COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 03.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD ARRONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ARRONE – CASCIA, DISPUTATA AD ARRONE IL 15.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 26 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO DEL 19.03.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: SQUALIFICA CALCIATORE PANCRAZI SIMONE PER 10 GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 133 del 03.04.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD ARRONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ARRONE - CASCIA, DISPUTATA AD ARRONE IL 15.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 26 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO DEL 19.03.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: SQUALIFICA CALCIATORE PANCRAZI SIMONE PER 10 GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 02.04.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali ed all’esito dell’audizione del direttore di gara e della società reclamante si osserva quanto segue. Il direttore di gara ha confermato le frasi pronunciate dal calciatore Pancrazi Simone all’indirizzo del calciatore avversario, come riportato nel referto, che integrano a pieno titolo quanto previsto dall’art.11 del Codice di Giustizia Sportiva. La sanzione inflitta dal G.S. deve essere pertanto integralmente confermata. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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