DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 586 Comunicato Ufficiale N.586 del 25.03.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 21/ 3/2015 FANO CALCIO A 5 – THIENE ZANE C 5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 586
Comunicato Ufficiale N.586 del 25.03.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 21/ 3/2015 FANO CALCIO A 5 - THIENE ZANE C 5
Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Fano calcio a 5. Il Giudice Sportivo, rilevato che la società A.S.D. Fano Calcio a 5 ha preannunciato reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, senza rispettare i termini abbreviati imposti per le ultime quattro giornate della stagione regolare del Campionato di Serie B dal Comunicato Ufficiale N.95/A della F.I.G.C. dell'11.12.2014, che prevedono l'inoltro delle motivazioni entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della disputa dell'incontro; rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art.29, comma 4 , lett. b) del C.G.S.; considerato, inoltre, che ai sensi dell'art.33 comma 8 del C.G.S. il reclamo, anche se soltanto preannunciato, è gravato dalla relativa tassa; P.Q.M. Delibera: a) di dichiarare inammissibile il reclamo; b) di convalidare il risultato dell'incontro conclusosi con il seguente punteggio A.S.D. Fano Calcio a 5 - A.S.D. Thiene Zaanè C5 4 - 4; c) di addebitare sul conto della Società A.S.D. Fano C5 la tassa di reclamo.
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