LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 193 DEL 07 Aprile 2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ROMA – Soc. NAPOLI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 193 DEL 07 Aprile 2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ROMA – Soc. NAPOLI Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori dal Procuratore federale nella quale, tra l’altro, si attesta che i sostenitori della squadra giallo-rossa collocati nel settore denominato “curva sud”, all’inizio della gara ed al 40° del primo tempo, esibivano quattro striscioni, dal tenore provocatoriamente insultante per la madre di un sostenitore della squadra avversaria, deceduto in drammatiche circostanze; rilevato altresì che dal medesimo settore, al 3°, 14°, 22° e 40° minuto del primo tempo, venivano ancora una volta indirizzati ai tifosi partenopei insultanti cori espressivi di discriminazione per motivi di origine territoriale (cfr CU 75 del 31 ottobre 2014, CU 80 del 10 novembre 2014 ); considerata la gravità di tale comportamento, idoneo ad acuire il clima di tensione tra le opposte tifoserie: non ricorrendo il concorso delle circostanze ad effetto attenuante ex art. 13 n. 2 CGS; visti gli artt. 12, nn 3 e 6, e 18, n 1 lett. e) CGS; P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori.
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