COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 98 del 09 Aprile 2015 Delibera del Giudice Sportivo GARA LIBERTAS SAN MARCO TROTTI – RIONE TERRA DEL 28/3/2015

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 98 del 09 Aprile 2015 Delibera del Giudice Sportivo GARA LIBERTAS SAN MARCO TROTTI – RIONE TERRA DEL 28/3/2015 Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 97 del 2.04.2015, letto il referto di gara, nonché i relativi allegati con annesso il supplemento di rapporto, ascoltato l’arbitro a chiarimento; preliminarmente rileva l’assenza delle FF. OO. Anche se agli atti, risulta allegata la relativa richiesta, rileva che: al 45° del primo tempo al rientro negli spogliatoi l’arbitro veniva avvicinato dal calciatore, San Marco Trotti, Marigliano Carlo n. 11 che gli rivolgeva pesanti minacce. L’arbitro rientrato negli spogliatoi insieme ai due assistenti mentre chiudeva la porta del proprio spogliatoio accedevano all’interno dello stesso, il dirigente del San Marco Trotti Sauchella Achille accompagnato da una persona non inserita in distinta ma riconducibile alla società ospitante. L’estraneo dopo aver minacciato il direttore di gara, lo afferrava per il collo e lo spingeva con forza contro il muro provocandogli un intenso dolore. Il predetto estraneo tentava di colpire con un pugno al volto il direttore di gara non riuscendovi perché trattenuto dal dirigente del Rione Terra Trincone Massimo che nel frattempo si era portato all’interno dello spogliatoio arbitrale. Quindi l’estraneo spintonava il dirigente del Rione Terra congiuntamente al dirigente Sauchella Achille. Successivamente i tesserati coinvolti in questo momento di tensione si spostavano all’esterno dello spogliatoio arbitrale. L’arbitro quindi, in un primo momento chiudeva la porta del proprio spogliatoio e chiedeva a mezzo telefono cellulare l’intervento delle FF. OO. Quindi, si vedeva costretto a riaprire la porta del proprio spogliatoio per consentire ad un suo assistente di farvi rientro, e in questo frangente notava che la situazione di tensione persisteva. Dopo circa venti minuti le FF.OO. giunte all’impianto sportivo ristabilivano l’ordine in modo che il direttore di gara potesse comunicare - per il tramite dei rispettivi capitani – alle società la decisione di sospendere definitivamente la gara, senza ulteriori conseguenze. L’arbitro ha avuto modo di circostanziare in maniera dettagliata ed inequivocabile il motivo per cui ha preso questa decisione. Tale momento è da identificarsi nell’atto di violenza concretatosi ai suoi danni da persona da ricondursi senza dubbio alla società ospitante. Questo G.S.T. ha infatti avuto modo di analizzare nello specifico i fatti e non può che concordare con quanto dichiarato dall’arbitro. Infatti, va evidenziato e non possono essere sottaciuti alcune circostanze, in particolare: l’aggressione che vede vittima l’arbitro viene portata a compimento da soggetto accompagnato da un dirigente della società locale, il quale si mostrava solidale con l’estraneo aggressore, in un momento successivo, aggredendo a sua volta il dirigente della società ospitata che interveniva per salvaguardare l’incolumità dell’arbitro ed ha evitato ulteriori conseguenze come di solito si rinviene nelle medesime circostanze. Pertanto, non si può che concludere, tenuto conto di tutte le circostanze, che il motivo della sospensione sia da ricondursi ad una decisione dell’arbitro in quanto impossibilitato a proseguire la gara per non essere più nelle condizioni psicofisiche per poter portare a termine la medesima, come da referto medico allegato agli atti, e che tale situazione, nonostante la tensione tra i tesserati di entrambe le società, sia scrivibile a pieno carico della società ospitante. Per tali motivi; Letti gli artt. 4 e 17 CGS; DELIBERA di infliggere alla società Libertas San Marco Trotti la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; commina alla società Libertas San Marco Trotti l’ammenda di € 400,00 e l’obbligo di disputare 2 (due) gare interne a porte chiuse per i fatti in narrativa. Inibisce fino a tutto il 30.09.2015 il Sig. Sauchella Achille della società Libertas San Marco Trotti. Squalifica per 2 (due) gare effettive il calciatore Marigliano Carlo della società San Marco Trotti.
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