COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 98 del 09 Aprile 2015 Delibera del Giudice Sportivo GARA UNITED PORTICI – BARCA ECOLANESE DEL 29/3/2015

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 98 del 09 Aprile 2015 Delibera del Giudice Sportivo GARA UNITED PORTICI – BARCA ECOLANESE DEL 29/3/2015 Il G.S.T., letto il referto arbitrale nonché gli allegati, ascoltato l’arbitro a chiarimento; preliminarmente rilevata la presenza sul campo di gara della Forza Pubblica, rileva altresì che al 27° del secondo tempo a seguito di un diverbio tra due calciatori, il tesserato Esposito Valentino n. 15 della società Barca Ercolanese, che sedeva in panchina, entrava indebitamente in campo per aggredire alcuni calciatori avversari scatenando la reazione violenta di questi ultimi, tra cui veniva identificato dal direttore di gara il calciatore Di Luca Gennaro n. 1 della società United Portici. In breve la situazione degenerava in una rissa che vedeva coinvolti i tesserati di ambedue le società, nonché alcuni sostenitori riconducibili alla società ospitata. A questo punto l’arbitro, su sollecitazione anche dei commissari di campo, decideva di abbandonare il rettangolo di gara avviandosi verso gli spogliatoi con l’intento di sospendere temporaneamente la gara. Tuttavia l’arbitro mentre si dirigeva verso il proprio spogliatoio veniva raggiunto dal predetto tesserato Esposito Valentino che con una violenta spallata faceva rovinare a terra il direttore di gara causandogli forti dolori al petto che ne rendevano impossibile la prosecuzione della direzione di gara. Quindi ne decretava in breve la sospensione definitiva. Questo G.S.T. ha ritenuto doveroso approfondire i temi principali della vicenda - in sede di audizione con il direttore di gara - al fine di ricostruire i fatti. In particolare l’arbitro ha rappresentato la circostanza secondo la quale si era determinata una situazione di ingiustificata tensione tra i tesserati, tale da indurre l’arbitro, durante l’intervallo, a sollecitare l’arrivo della Forza Pubblica prima di dare prosecuzione alla gara. Inoltre ha chiarito in maniera esaustiva la circostanza che a causa della confusione venutasi a creare – a seguito della rissa – non fosse in grado di individuare esattamente i tesserati coinvolti, confusione facilitata dall’ingresso in campo dei sostenitori ospiti che partecipavano alla rissa con i tesserati della società avversa. Tuttavia ha circostanziato in maniera precisa e dettagliata il momento in cui ha decretato la sospensione definitiva della gara, vale a dire quando veniva colpito dal tesserato Esposito Valentino n. 15 della società Barca Ercolanese. Pertanto, questo G.S.T. ritiene in base alla descrizione dei fatti da parte del direttore di gara che quantunque la rissa determinatasi tra i tesserati in campo e alcuni sostenitori della società Barca Ercolanese, potesse di per sé essere potenzialmente sufficiente per una definitiva sospensione della gara, così non è stato per l’arbitro che aveva, considerata la presenza nell’impianto sportivo della Forza Pubblica, l’intenzione di portare a termine la gara. Tuttavia ciò non è stato possibile per la sfrontata aggressione che il direttore di gara ha dovuto subire a causa di una riprovevole condotta di un tesserato della società Barca Ercolanese. Quindi le condotte violente dei tesserati della società United Portici vengono ad avere una valenza residuale, ma non possono essere utilizzate da questo giudice al fine di valutare l’attribuibilità della responsabilità della mancata conclusione della gara. Per tali motivi, letti gli artt. 4 e 17 del Codice di Giustizia Sportiva; DELIBERA delibera di infliggere alla società Barca Ercolanese la perdita della gara con il risultato di 0-3; commina alla società Barca Ercolanese l’ammenda di € 300 nonché dispone alla suddetta società l’obbligo di disputare 1 (una) gara interna a porte chiuse. Commina alla società United Portici l’ammenda di € 120. Per quanto ai singoli si rinvia alla camicia di gara.
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