COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 98 del 09 Aprile 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 76. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VITIELLO – GARA VITIELLO / OPLONTI DEL 28.03.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 98 del 09 Aprile 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 76. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VITIELLO – GARA VITIELLO / OPLONTI DEL 28.03.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione. Invero, il reclamo depositato è assolutamente privo di motivazioni e/o argomentazioni idonee a qualificare il reclamo come tale. Esso, infatti, si limita ad indicare genericamente “l’errata assegnazione del risultato della gara”. Pertanto, questo Collegio, ritenuta l’estrema genericità dell’atto inoltrato, a mezzo fax, nei termini temporali prescritti, giudica che debba essere applicato quanto disposto dall’art. 33, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Vitiello; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it