COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 220/LND del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE ANILE ROBERTO (ESSENDO MINORE PER MEZZO DEI GENITORI) DELLA SOCIETA’ F.C. CASALOTTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2015 ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. 62 DEL 5/03/2015 (GARA: CITTA’ DI CERVETERI – F.C. CASALOTTI DEL 01/03/2015 – CAMPIONATO GIOVANISSIMI. PROV.)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 220/LND del 10/04/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DEL CALCIATORE ANILE ROBERTO (ESSENDO MINORE PER MEZZO DEI GENITORI) DELLA SOCIETA’ F.C. CASALOTTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2015 ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. 62 DEL 5/03/2015 (GARA: CITTA’ DI CERVETERI – F.C. CASALOTTI DEL 01/03/2015 – CAMPIONATO GIOVANISSIMI. PROV.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 201 del 20.03.2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, ascoltato il calciatore rappresentato dal Sig. Anile Fabrizio, padre del minore, osserva quanto segue. Il calciatore Anile Roberto, espulso per somma di ammonizione, al momento della notifica del provvedimento di espulsione si rivolgeva nei confronti dell’arbitro offendendolo e colpendolo con una manata sulla spalla costringendolo ad indietreggiare. Nel proprio scritto difensivo, il tutto confermato in sede di audizione il 19.03.2015, il ricorrente sostiene di aver protestato in maniera concitata nei confronti del direttore di gara ma soltanto a parole. Ammette altresì di aver toccato l’arbitro sulla spalla ma unicamente per richiamare la sua attenzione senza nessun intento violento. La Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene che il comportamento del calciatore Anile Roberto sia meritevole di censura sia per le proteste che per l’aver, seppur leggermente e senza intenti violenti, colpito l’arbitro ad una spalla. Pertanto anche alla luce di quanto sopra rappresentato, ritenuto che il comportamento del calciatore comunque censurabile, possa essere meritevole di una valutazione più benevola. Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il ricorso e pertanto di ridurre la squalifica a carico del calciatore Anile Roberto dal 30.06.2015 al 30.04.2015 La tassa reclamo và restituita.
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