COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 220/LND del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI RICCI GIANLUCA E VALENTINI ANTONIO FINO AL 31.12.2015 E DI SQUALIFICA VERSO IL SIG. VELLUCCI PIERLUIGI – ASSISTENTE DI PARTE DELLA SOCIETA’ VIRTUS NETTUNO – FINO AL 31.12.2015 ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 84 DEL 12/03/2015 (GARA: POL CARSO – VIRTUS NETTUNO DEL 07/03/2015 – CAMPIONATO ALL. REG.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 201 del 20.03.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 220/LND del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI RICCI GIANLUCA E VALENTINI ANTONIO FINO AL 31.12.2015 E DI SQUALIFICA VERSO IL SIG. VELLUCCI PIERLUIGI – ASSISTENTE DI PARTE DELLA SOCIETA’ VIRTUS NETTUNO – FINO AL 31.12.2015 ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 84 DEL 12/03/2015 (GARA: POL CARSO – VIRTUS NETTUNO DEL 07/03/2015 – CAMPIONATO ALL. REG.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 201 del 20.03.2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la società, osserva quanto segue. Preliminarmente và dichiarato inammissibile il reclamo nella parte relativa alla perdita della gara in quanto la ricorrente, violando quanto disposto dal C.G.S., non ha provveduto ad inviare copia del ricorso alla società cointeressata, in questo caso la Polisportiva Carso. Per quanto attiene alle squalifiche adottate dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori Ricci Gianluca e Valentini Antonio, letto il ricorso della ricorrente nonché ascoltato in rappresentanza della società il Sig. Alessandro Mauro il 19/03/2015 in sede di audizione, questa CSAT ritiene le squalifiche congrue e pertanto da confermare. I due calciatori, dopo essere stati espulsi dal campo, si rendevano protagonisti di forme di protesta nei confronti dell’arbitro sfocianti in minacce, ingiurie e da ultimo in aggressione fisica, in particolare afferravano per il collo il direttore di gara. La società ricorrente nel proprio scritto difensivo rappresentava che il comportamento dei calciatori in oggetto si estrinsecava solo in proteste, seppur veementi, ma mai sfociava in comportamenti violenti nei confronti del direttore di gara. La CST ritiene che il comportamento dei due calciatori Ricci Gianluca e Valentini Antonio, così come dettagliatamente descritto dal direttore di gare nel proprio referto, sia altamente censurabile e pertanto meritevole di squalifica così come deciso in prima istanza dal Giudice Sportivo. Altrettanto grave e pertanto anch’esso meritevole di sanzione è il comportamento del Sig. Vellucci Pierluigi, assistente di parte della reclamante, che, nonostante abbia tentato all’inizio di sedare gli animi dei due calciatori espulsi – Ricci e Valentini – successivamente afferrava per il collo il direttore di gara insultandolo e minacciandolo. Anche in questo caso appare congrua e pertanto da confermare la squalifica adottata dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso e pertanto confermare le squalifiche decise dal giudice sportivo: Ricci Gianluca squalifica fino al 31.12.2015; Valentini Antonio squalifica fino al 31.12.2015; Vellucci Pierluigi squalifica fino al 31.12.2015; Conferma altresì nei confronti della Virtus Nettuno la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 La tassa reclamo và incamerata.
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