COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 220/LND del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. PASSO CORESE 1936, AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELL’ANNULLAMENTO DELLA SOSPENSIONE DELL’INCONTRO E DEL RELATIVO ORDINE DI RIPETIZIONE DELLA GARA INDICATA, NONCHE’ DELL’AMMENDA DI EURO 50,00 E DELLE SQUALIFICHE RISPETTIVAMENTE, DELL’ALLENATORE SIG. PERILLI FABIO, FINO AL 30.06.2015 E DEL CALCIATORE DIONISI SIMONE , PER SEI GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI, CON C.U. N.50 S.G.S. DEL 12.03.2015 (GARA: U.S. PASSO CORESE 1936 – ERETUM, DEL 08.03.2015 , CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI). Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 210 del 27.03.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 220/LND del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. PASSO CORESE 1936, AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELL’ANNULLAMENTO DELLA SOSPENSIONE DELL’INCONTRO E DEL RELATIVO ORDINE DI RIPETIZIONE DELLA GARA INDICATA, NONCHE’ DELL’AMMENDA DI EURO 50,00 E DELLE SQUALIFICHE RISPETTIVAMENTE, DELL’ALLENATORE SIG. PERILLI FABIO, FINO AL 30.06.2015 E DEL CALCIATORE DIONISI SIMONE , PER SEI GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI, CON C.U. N.50 S.G.S. DEL 12.03.2015 (GARA: U.S. PASSO CORESE 1936 – ERETUM, DEL 08.03.2015 , CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI). Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 210 del 27.03.2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva quanto segue: In via preliminare, ritiene di stralciare la richiesta di annullamento dell’ammenda di euro 50,00 da parte della Società, non essendo la stessa, per l’art. 45 comma 3 sub d) del c.g.s. , inammissibile e quindi non soggetta ad alcun gravame. Pertanto; All’ottavo minuto del secondo tempo, a seguito di una decisione tecnica avversa alla Società istante, si susseguivano una serie di episodi violenti , uniti a frasi estremamente irriguardose ed offensive, messi in essere dal giocatore Dionisi Simone e dal suo allenatore Perilli Fabio, ai danni del direttore di gara. Precisamente, dopo le parole gravemente offensive del Dionisi, a cui seguiva la sua espulsione, interveniva il Sig. Perilli Fabio, che dirigendosi verso l’arbitro, poggiava con violenza la fronte contro quest’ultimo, facendolo arretrare. A questa circostanza si univa pure il Dionisi, il quale poggiando la sua fronte contro la tempia sinistra del direttore di gara, lo spingeva con violenza, tanto che questo, non essendo nelle condizioni psico-fisiche di continuare l’incontro, ne decretava la fine anticipata. Successivamente al termine della partita, mentre l’arbitro stava rientrando verso lo spogliatoio, il Dionisi reiterava il suo comportamento minaccioso, ma non riusciva nel suo intento, perché veniva trattenuto da alcuni compagni. Ancora , mentre il direttore di gara si trovata all’interno dello spogliatoio a se riservato, dei tesserati della Società Passo Corese 1936 colpivano violentemente la porta del medesimo , proferendo frasi minacciose e irriguardose. Soltanto con il richiesto intervento delle forze dell’ordine si ristabiliva la calma così che il direttore di gara poteva lasciare l’impianto sportivo senza ulteriori problemi. La Società nel suo ricorso, metteva in evidenza le dichiarazioni non veritiere, le dimenticanze dell’arbitro e una serie di errori circa la conduzione della partita, che lo inducevano all’interruzione della gara ormai compromessa, senza un plausibile motivo. Inoltre la reclamante, escludeva categoricamente, che sia l’allenatore Perilli, che il proprio giocatore avessero poggiato in distinte situazioni, e in maniera minacciosa e violenta, la loro testa su quella dell’arbitro. Nello stesso tempo, contestava l’ammenda di euro 50,00 per l’intemperanza dei propri tesserati nei confronti del direttore di gara. Su tali premesse chiedeva l’annullamento delle sanzioni inflitte come meglio riportate in epigrafe. Il reclamo non può essere accolto. Nel referto arbitrale, (che come è ben noto assurge , ai sensi dell’art. 35, comma 1.1 del c.g.s., a fonte privilegiata di prova , in merito al comportamento tenuto dai tesserati in occasione delle competizioni), risultano chiare e dettagliate, sia le azioni minacciose che le varie espressioni offensive portate e rivolte al direttore di gara, dall’allenatore Perilli Fabio, e dal giocatore Dionisi Simone, le quali nella loro reiterazione, hanno determinato la sospensione della stessa partita. Tale clima perdurato anche dopo la fine della competizione, con l’ulteriore tentativo mosso dal Dionisi di raggiungere l’arbitro e con le intemperanze di alcuni componenti della squadra, non identificati, culminava con la necessaria richiesta d’intervento della forza pubblica da parte del direttore di gara. Considerato, che tali azioni messe in essere dal Perilli e dal Dionisi, sono degne di adeguata sanzione, perché oltre ad essere estremamente offensive e minacciose, ( e quindi lesive della persona e della dignità propria dell’arbitro), sono per di più antieducative e antisportive. Tanto premesso; DELIBERA L’inammissibilità del gravame, relativamente all’ammenda di euro 50,00 nei confronti della Società e contestualmente respingendo il reclamo, ribadisce tutte le decisioni assunte dal Giudice di primo grado e quindi conferma le squalifiche dell’allenatore Perilli Fabio al 30.06.2015 e del calciatore Dionisi Simone per sei giornate di gara effettive, così come riportato sul C.U. n. 50 S.G.S. del 12.03.2015 della Delegazione Provinciale di Rieti. La tassa reclamo versata va incamerata.
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