COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 220/LND del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOFFIA SPORT AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 42/C5 DELL’ 11 MARZO 2015 GARA: VELINIA – TOFFIA SPORT DEL 5-3-2015 (Campionato Serie D Calcio a 5 Maschile) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 210 del 27.03.2015
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 220/LND del 10/04/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOFFIA SPORT AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 42/C5 DELL’ 11 MARZO 2015 GARA: VELINIA – TOFFIA SPORT DEL 5-3-2015 (Campionato Serie D Calcio a 5 Maschile) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 210 del 27.03.2015 La Società Toffia Sport con il presente ricorso ha disatteso il contenuto della norma di cui all’art. 46 comma 5 del C.G.S. che stabilisce, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviato copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equivalente, a norma dell’art. 38 comma 7 del C.G.S.. L’attestazione dell’invio deve essere allegata al reclamo. Non avendo la Società Soffia Sport trasmesso copia del ricorso alla Società Velina C/5, questa Corte Sportiva di Appello DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso i n argomento, confermando la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Rieti con il C.U. n. 42/C/5 dell’11/03/2015. La tassa reclamo va incamerata.
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