COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 220/LND del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS LATINA SCALO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 26 FEBBRAIO 2015 GARA: VIRTUS LATINA SCALO – FORTITUDO POMEZIA DEL 20-2-2015 (Campionato Calcio a 5 Serie D maschile) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 210 del 27.03.2015 La
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 220/LND del 10/04/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS LATINA SCALO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 26 FEBBRAIO 2015 GARA: VIRTUS LATINA SCALO – FORTITUDO POMEZIA DEL 20-2-2015 (Campionato Calcio a 5 Serie D maschile) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 210 del 27.03.2015 La Società Virus Latina Scalo C/5 impugna con il presente ricorso la decisione assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Latina, con la quale le viene assegnato il provvedimento della perdita della gara contro il Fortitudo Pomezia del 20/02/2015. Eccepisce la ricorrente che non le può essere attribuita alcuna responsabilità sulla vicenda in questione, in quanto ha provveduto, nei tempi giusti, a segnalare alla competente Delegazione Provinciale la impossibilità di disputare incontri di calcio, in quanto presso l’impianto sportivo parrocchiale “San Giuseppe”, così come comunicato dall’ente proprietario dei campi di giuoco, erano previsti, per il periodo 15 febbraio 2015 – 28 febbraio 2015, urgenti ed inderogabili lavori sulla centrale elettrica e rifacimento dell’impianto elettrico. Questa Corte Sportiva di Appello, sul valutare l’intero carteggio messo a disposizione e tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali per casi analoghi a quello prospettato, non può che far presente che la Delegazione Provinciale, tenuto conto della particolarità del caso segnalato, avrebbe dovuto d’ufficio disporre la data di recupero dell’incontro in esame, in considerazione del periodo di indisponibilità del campo di giuoco. Detto ciò appaiono a questo Organo di Giustizia Sportiva condivisibili le rimostranze avanzate dalla reclamante e pertanto DELIBERA - di revocare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; - di disporre la ripetizione della stessa; - gli atti vengono trasmessi alla Delegazione Provinciale di Latina per i provvedimenti di competenza:
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