COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 220/LND del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVO COS LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 5 FEBBRAIO 2015 GARA: NUOVO COS LATINA – SABAUDIA VODICE DEL 31-1-2015 (Campionato Juniores Provinciale) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 210 del 27.03.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 220/LND del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVO COS LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 5 FEBBRAIO 2015 GARA: NUOVO COS LATINA – SABAUDIA VODICE DEL 31-1-2015 (Campionato Juniores Provinciale) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 210 del 27.03.2015 La Società Nuovo Cos Latina in riferimento alla gara Nuovo Cos Latina – Sabaudia Vodice del Campionato Juniores Provinciale del 31/01/2015 ed alla decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado si è rivolta a questa Corte Sportiva di Appello chiedendo la non omologazione del risultato della gara di cui sopra. Questo Organo di Giustizia Sportiva non puo’ prendere in considerazione il ricorso in argomento in quanto la Società Nuovo Cos Latina non ha trasmesso, ai sensi dell’art. 46 comma 5 del C.G.S., copia del reclamo alla Società controparte. Ciò detto, questa Corte Sportiva di Appello DELIBERA - di dichiarare inammissibile il reclamo avanzato dalla Società Nuovo Cos Latina, confermando la decisione impugnata - di trasmettere gli atti della gara in argomento alla Procura Federale per gli accertamenti del caso.
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