COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 62 del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 39/cs – Ricorso Polisportiva Torriglia 1977 ASD avverso la squalifica del calciatore Samuele Rimassa per tre giornate. Gara Voltri – Torriglia del 22 marzo 2015 Campionato di Seconda Categoria. C.U. n. 57 del 26 marzo 2015 Delegazione Provinciale di Genova
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato
Comunicato Ufficiale N° 62 del 10/04/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Prot. n. 39/cs - Ricorso Polisportiva Torriglia 1977 ASD avverso la squalifica del calciatore Samuele Rimassa per tre giornate. Gara Voltri - Torriglia del 22 marzo 2015 Campionato di Seconda Categoria. C.U. n. 57 del 26 marzo 2015 Delegazione Provinciale di Genova. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società reclamante ritiene che quanto riferito dall'Arbitro in merito al comportamento del calciatore Samuele Rimassa, non corrisponda alla realtà dei fatti; invero il Rimassa non schiaffeggiava un avversario ne rivolgeva all’arbitro alcuna frase ingiuriosa. Secondo la ricorrente il direttore di gara, dopo l’espulsione, si sarebbe rivolto al giocatore con la frase “con questo comportamento siete la rovina del calcio” ed egli aveva così replicato: “con questa risposta sei tu la rovina del calcio”. Ritiene perciò eccessiva la squalifica e ne chiede la riduzione. Il reclamo non può trovare l’accoglimento. Quanto affermato dal sodalizio reclamante è categoricamente smentito dal resoconto di gara nel quale è descritto in forma chiara il comportamento violento del giocatore verso l’avversario e quello gravemente ingiurioso verso l’arbitro, così come riportato dal primo giudice. Vanno quindi respinte le contrarie eccezioni della Polisportiva Torriglia 1977 e respinto il reclamo per la nota prevalenza degli atti ufficiali sulle dichiarazioni di parte. Per questi motivi la Corte respinge il ricorso e dispone l’incameramento della tassa non versata addebitata in conto.
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