COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AC COAREZZA Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 15-03-2015 tra Atletico Castelseprio / AC Coarezza C.U. n. 30 della Delegazione di Varese datato 19-03-2015.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AC COAREZZA Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 15-03-2015 tra Atletico Castelseprio / AC Coarezza C.U. n. 30 della Delegazione di Varese datato 19-03-2015. La Società AC COAREZZA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per sei gare il calciatore GUARNERI Roberto , lamentando che il calciatore si è limitato a chiedere spiegazioni all'arbitro, senza tenere un comportamento irriguardoso, minaccioso e/o offensivo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante rileva : dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova emerge che il calciatore ha effettivamente tenuto un comportamento reiterato minaccioso, offensivo ed irriguardoso nei confronti dell'arbitro, giungendo persino a colpire con un pugno la porta del suo spogliatoio. A fronte di ciò, le deduzioni svolte dalla reclamante costituiscono mere allegazioni di parte prive di valenza probatoria. La gravità del comportamento giustifica la sanzione comminata dal GS al calciatore che merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa.
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