COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società FCD RHODENSE Camp. Allievi Reg. fascia B Gir. G Gara del 07-03-2015 tra FCD Rhodense / Speranza Primule C.U. n. 49 del CRL datato 12-03-2015.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 10/04/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società FCD RHODENSE Camp. Allievi Reg. fascia B Gir. G Gara del 07-03-2015 tra FCD Rhodense / Speranza Primule C.U. n. 49 del CRL datato 12-03-2015.
La Società FCD RHODENSE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato fino 28.2.2016 il calciatore MACIOCE Andrea, lamentando che la sanzione era ingiusta in quanto il calciatore non aveva colpito l'arbitro con un pugno sulla spalla. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante rileva : l'arbitro, sentito a chiarimenti da questa Corte, ha precisato che il calciatore, MACIOCE Andrea, ha colpito l'arbitro con un pugno sulla spalla, senza provocargli dolore, nel tentativo non riuscito di colpirlo al volto.
La gravità del gesto giustifica la sanzione comminata dal GS al calciatore che merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa.
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