COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 93 Del 9 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. REAL PRATA – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. RIPORTATI SUL C.U. N. 88 (AMMENDE) (GARA PIETRAMONTECORVINO – REAL PRATA DEL 22.03.2015 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 11^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 93 Del 9 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. REAL PRATA – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. RIPORTATI SUL C.U. N. 88 (AMMENDE) (GARA PIETRAMONTECORVINO – REAL PRATA DEL 22.03.2015 – CAMPIONATO PROMOZIONE - 11^ RITORNO) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La reclamante impugna la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 88 del 26 marzo 2015 limitatamente alle ammende di euro 250,00 e di euro 50,00 conseguenti alla gara sospesa perché la squadra era rimasta con solo sei calciatori. Documenta l’incidente che non ha permesso l’arrivo al campo di altri calciatori e chiede l’annullamento delle sanzioni pecuniarie. Dagli atti del reclamo risulta pacifica la circostanza relativa alla mancata prosecuzione della gara in conseguenza degli infortuni subiti da due tesserati della ricorrente, a seguito dei quali la squadra del Real Prata rimaneva in campo con soli sei calciatori (vedasi rapporto arbitrale). L’art. 73 della N.O.I.F., richiamato nella decisione impugnata, non stabilisce tuttavia alcuna sanzione a carico della società la cui squadra si trovi ad avere meno di sette calciatori partecipanti al giuoco. Sotto l’esaminato profilo, dunque, la decisione del G.S. arbitrariamente ha inflitto alla ricorrente la sanzione della ammenda di euro 250,00, non prevista da alcuna norma del C.G.S. nei casi contemplati dall’art. 73 richiamato. Qualora il richiamo al predetto articolo da parte del G.S. debba intendersi in realtà, per mero errore materiale, riferito all’art. 53 delle N.O.I.F. (rinuncia a gara), parimenti la decisione impugnata si appalesa errata. Infatti, il citato art. 53 attiene ai casi di rinuncia a disputare o a proseguire gare ovvero a casi in cui la mancata disputa o prosecuzione della gara sia riconducibile ad una specifica volontà della rinunciante e non già ad episodi del tutto estranei a detta volontà, quali nel caso di specie gli infortuni di due calciatori. Ciò porta ad annullare la ammenda inflitta dal G.S. di euro 250,00. Per quanto riguarda l’ammenda di euro 50,00 inflitta per il ritardo nella presentazione della distinta, la stessa non può essere impugnata per il disposto dell’art. 45, comma 3, lett. d), del C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto annulla l’ammenda di euro 250,00 e conferma l’ammenda di euro 50,00 per ritardata presentazione della distinta all’arbitro per i motivi indicati in premessa. Nulla per la tassa non versata.
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