COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 09.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società ASD ASTENSE LIBERTAS avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 63 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in 44 riferimento alla gara SPORTING ROSTA – ASTENSE LIBERTAS del 13.3.2105 valida per il Campionato Calcio a 5 Juniores

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 09.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società ASD ASTENSE LIBERTAS avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 63 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in 44 riferimento alla gara SPORTING ROSTA – ASTENSE LIBERTAS del 13.3.2105 valida per il Campionato Calcio a 5 Juniores Il reclamo con cui la società ASTENSE LIBERTAS ricorre avverso il provvedimento con il quale il G.S. assegnava alla predetta gara persa con il seguente risultato Sporting Rosta – Astense 6-0, infliggeva alla ricorrente la sanzione della ammenda di euro 300,00 ed al dirigente responsabile per la distinta di gara CORTESE Franco la inibizione sino al 19.5.2015, deve essere dichiarato inammissibile in quanto non inviato anche alla controparte come invece imposto dal C.G.S. (art. 46) in occasione di reclami che possono incidere sul risultato della gara P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello dichiara inammissibile il presente reclamo Addebita alla reclamante la tassa di reclamo che non risulta versata.
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