COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 465 CSAT 30 DEL 07 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 185/A A.S.D. POL. SAMPIETRESE (ME) avverso ammenda di € 400,00 – Campionato 3’ Cat. Gir. “A” – Gara Pol. Sampietrese/Arci Grazia del 28/02/2015. – C.U. n. 52 del 05/03/2015 della Delegazione Provinciale di Messina.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 465 CSAT 30 DEL 07 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 185/A A.S.D. POL. SAMPIETRESE (ME) avverso ammenda di € 400,00 - Campionato 3’ Cat. Gir. “A” - Gara Pol. Sampietrese/Arci Grazia del 28/02/2015. - C.U. n. 52 del 05/03/2015 della Delegazione Provinciale di Messina. Con rituale e tempestivo reclamo l’A.S.D. Pol. Sampietrese ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che al termine della gara non si è svolta alcuna rissa così come non è stato rivolto alcun insulto razzista nei confronti del calciatore di colore tesserato per la consorella. Circostanza questa che sarebbe peraltro confermata dallo stesso calciatore il quale avrebbe affermato, nel corso di una intervista rilasciata ad una testata giornalistica, di non avere udito alcun insulto. L’appellante chiede pertanto che la sanzione, così come inflitta, dal giudice di prime cure, venga annullata. Nessuno è comparso all’udienza dibattimentale per la società istante, nonostante rituale convocazione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che al termine della stessa avveniva una rissa che coinvolgeva gli atleti delle due società a causa del fatto che i calciatori della Sampietrese accusavano i loro avversari di presunte scorrettezze e viceversa. L’arbitro, riferisce ancora nel suo rapporto, non riusciva ad individuare materialmente i calciatori coinvolti perché gli stessi nel frattempo si erano tolti le magliette. E’ in questo frangente, secondo quanto riportato dal direttore di gara, che sarebbe stata pronunciata una frase offensiva nei confronti del calciatore recante la maglia n. 16 della società Arci Grazia, con evidente riferimento al colore della pelle. In ragione di ciò, quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara non potendosi non rilevare che essa, peraltro, si dilunga a disquisire sul significato della parola “rissa” ma nel merito finisce con il non negare il comportamento, comunque, protestatario dei suoi tesserati nei confronti degli avversari, così come non contesta specificatamente la circostanza che gli stessi si siano tolti le maglie per evitare di essere riconosciuti. Basti poi ancora aggiungere che nel procedimento sportivo non possono assurgere a fonte di prova presunte interviste rilasciate ad organi di stampa. Ciò non di meno ritiene questa Corte che, fermo il presupposto che la società debba rispondere oggettivamente per i fatti dei propri tesserati, anche se allo stato rimasti ignoti, il proposto appello possa trovare parziale accoglimento, dovendosi rideterminare in termini più equi la sanzione irrogata, in riferimento a quanto avvenuto, così come da dispositivo. Gli atti devono, altresì, trasmettersi alla Procura Federale al fine di accertare, ove possibile, il reale autore della frase discriminatoria menzionata in referto dall’arbitro. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del gravame, ridetermina in € 200,00 la sanzione dell’ammenda a carico dell’A.S.D. Pol. Sampietrese, con invio degli atti alla Procura Federale come da motivazione. Senza addebito di tassa reclamo, non versata.
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