COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 465 CSAT 30 DEL 07 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 205/A A.S.D. SPARTACUS (CL) Avverso squalifica fino al 31/12/2015 del calciatore sig. Alessandro Peregrino – Torneo Coppa Trinacria Gara Spartacus/Balestrate del 25/03/2015 – C.U. 455 del 27/03/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 465 CSAT 30 DEL 07 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 205/A A.S.D. SPARTACUS (CL) Avverso squalifica fino al 31/12/2015 del calciatore sig. Alessandro Peregrino - Torneo Coppa Trinacria Gara Spartacus/Balestrate del 25/03/2015 - C.U. 455 del 27/03/2015 Con tempestivo reclamo l’A.S.D. Spartacus, in persona del suo legale rappresentante legale, ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che l’espulsione del predetto giocatore sarebbe dovuta ad un equivoco in cui sarebbe caduto l’arbitro, avendo ritenuto dirette nei suoi confronti le frasi pronunciate dal sig.Peregrino, mentre quest’ultimo si stava rivolgendo ad un proprio compagno di squadra. Poi nega che il proprio atleta abbia mai tentato di colpire il direttore di gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il rapporto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che al 42’ del 2° tempo il calciatore sig. Peregrino Alessandro veniva espulso per avere assunto un comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Una volta avuta notificata l’espulsione il calciatore cercava di colpire l’arbitro con un pugno, non riuscendovi perché bloccato dai propri compagni di squadra che lo facevano allontanare, ma ciò avveniva dopo circa tre minuti. In ragione di ciò quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara. Non di meno si ritiene che il gravame possa trovare accoglimento al fine di rideterminare, come da dispositivo, in termini più equi la sanzione inflitta dal Giudice Territoriale, tenendo conto del fatto che il grave comportamento è stato posto in essere e si è esaurito in un unico contesto senza peraltro determinare alcuna conseguenza in danno del direttore di gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina fino al 30 giugno 2015 la squalifica inflitta al calciatore sig. Peregrino Alessandro. Per effetto senza addebito di tassa reclamo non versata
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