COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 465 CSAT 30 DEL 07 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 211/A A.S.D. CITTA’ DI PEDARA (CT) – Avverso squalifica per otto gare del calciatore sig. Federico Pagano – Campionato di 2^ categoria girone “G” Gara Città di Pedara/S.D. Vittoria del 14/03/2015 – C.U. N° 422 del 18/03/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 465 CSAT 30 DEL 07 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 211/A A.S.D. CITTA’ DI PEDARA (CT) - Avverso squalifica per otto gare del calciatore sig. Federico Pagano - Campionato di 2^ categoria girone “G” Gara Città di Pedara/S.D. Vittoria del 14/03/2015 - C.U. N° 422 del 18/03/2015. Propone appello la società Città di Pedara, chiedendo “lo sconto” della squalifica assunta a carico del calciatore indicato in epigrafe, non avendo il Commissario di campo “assolutamente visto” la spallata subita dall’arbitro e da questi poi segnalata nel referto di gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che la gara in questione rientra tra quelle soggette all’abbreviazione dei termini procedurali, come da C.U. n° 107A del 12/01/2015 della F.I.G.C. Per l’effetto l’appello in questione sarebbe dovuto pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale che si intendono impugnare, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. Di contro, l’appello in questione risulta inviato a mezzo “City poste” solo in data 26/03/2015 e pervenuto solo in data 31/03/2015, ben oltre il termine sopra evidenziato. Il che ne determina l’inammissibilità e ne preclude l’esame di merito. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A.S.D. Città di Pedara, disponendo l’addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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