COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 465 CSAT 30 DEL 07 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 180/A VISALLI ANDREA (A.S.D. RAMET) – Appello personale avverso squalifica fino al 30/06/2015 – Campionato Juniores regionale – Fase Prov.le ME – Gara Ramet/Città di S. Filippo del Mela del 16/02/2015 – C.U. n° 49 della Delegazione Provinciale di Messina del 20/02/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 465 CSAT 30 DEL 07 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 180/A VISALLI ANDREA (A.S.D. RAMET) – Appello personale avverso squalifica fino al 30/06/2015 - Campionato Juniores regionale – Fase Prov.le ME – Gara Ramet/Città di S. Filippo del Mela del 16/02/2015 - C.U. n° 49 della Delegazione Provinciale di Messina del 20/02/2015. L’A.S.D. Ramet propone appello avverso ai suindicati provvedimenti disciplinari insistendo (qui molto in sintesi) per il loro “azzeramento” a causa della “falsità” di quanto scritto dal direttore di gara in referto. Propone altresì appello personale il sig. Visalli Andrea, riportandosi a quanto esposto dalla Società appellante e chiedendo a sua volta audizione. Le superiori motivazioni sono state ribadite in udienza dibattimentale dal sig. Visalli Andrea, personalmente. Nessuno è comparso per la società, benché regolarmente convocata. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riuniti i procedimenti per evidente connessione oggettiva e soggettiva, preliminarmente rileva che la gara in questione rientra tra quelle soggette all’abbreviazione dei termini procedurali, come da C.U. n° 107A del 12/01/2015 della F.I.G.C. Per l’effetto gli appelli in questione sarebbero dovuti pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. Di contro, l’appello della società e l’appello (rectius la richiesta di audizione) del sig. Visalli risultano inviati a mezzo posta raccomandata solo in data 26/02/2015 e pervenuti solo in data 02/03/2015, ben oltre il termine sopra evidenziato. Il che ne determina l’inammissibilità e ne preclude l’esame di merito. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibili gli appelli come sopra proposti dall’A.S.D. RAMET e dal sig. Andrea Visalli, disponendo l’addebito a carico della Società indicata della tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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