COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 09.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della società ESPERIA VIAREGGIO avverso la squalifica inflitta a Lammetti Marco per sei gare

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 09.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della società ESPERIA VIAREGGIO avverso la squalifica inflitta a Lammetti Marco per sei gare La società Esperia Viareggio chiede a questa Corte di rivalutare l’entità del provvedimento impugnato, con il quale il G.S. Lucca ha squalificato il giocatore Lammetti Marco per sei gare ‘per condotta particolarmente violenta nei confronti di un avversario, tanto da dover essere sostituito’. A supporto della richiesta la reclamante evidenzia che l’episodio contestato è consistito in un semplice scontro di giuoco, in quanto il Lammetti ha erroneamente attinto l’avversario con un calcio perché quest’ultimo, al momento di calciare il pallone, lo ha anticipato. Evidenzia, inoltre, che il Lammetti non era animato da intenzione e volontà di arrecare pregiudizio all’avversario. Rileva, pertanto, l’eccessività della squalifica comminata, chiedendone una riduzione, precisando che se il tesserato avesse colpito volontariamente l’avversario la società avrebbe sanzionato duramente il proprio giocatore e non avrebbe proposto reclamo. La Corte, acquisito il supplemento di rapporto, così decide. E’ noto il principio secondo cui gli Organi di giustizia adottano le proprie decisioni sulla base delle risultanze arbitrali ai sensi dell’art. 35 C.G.S., che rivestono fonte probatoria privilegiata in assenza di palesi elementi di contraddittorietà. Detto questo, il Collegio osserva che le deduzioni arbitrali riportate nel referto di gara sono lapidarie nel descrivere l’azione fallosa, indicando come diretta conseguenza del gesto violento la sostituzione del giocatore del S. Lorenzo, poiché attinto ‘sulla gamba dx subito sotto il ginocchio’. Invero, le precisazioni fornite dal direttore di gara con il supplemento di rapporto ampliano il thema decidendum, consentendo al Giudicante di poter valutare e prendere in considerazione ai fini del decidere elementi e circostanze che il direttore di gara - superficialmente e per pigrizia - non aveva indicato nel referto di gara, inducendo in errore il Giudice Sportivo nel determinare l’entità della sanzione. L’arbitro, infatti, nel supplemento di rapporto descrive il fatto con dovizia di particolari, evidenziando che non fosse intenzione del Lemmetti colpire con violenza l’avversario, anche se quest’ultimo era impossibilitato a giocare il pallone, e ipotizzando sulle conseguenze del fallo con descrizione avente carattere giustificativo. Quanto sopra detto consente, pertanto, alla Corte di poter rivalutare la portata afflittiva del gesto, non potendo però escludere il carattere di violenza dell’azione, in quanto condotta che esula la dinamica di giuoco, riducendo la squalifica comminata al calciatore che deve essere rideterminata, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. b), C.g.S., come da dispositivo. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: 1. accoglie il reclamo proposto dalla società ESPERIA VIAREGGIO, e per l’effetto riduce la squalifica comminata al calciatore Lemmetti a 3gg.; 2. ordina non disporsi l’addebito della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it