COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 09.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo a.c. Sporting Cecina 1929 avverso squalifica Lorenzini Tommaso fino al 252015 (c.u. n° 50 del 1932015)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 09.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo a.c. Sporting Cecina 1929 avverso squalifica Lorenzini Tommaso fino al 252015 (c.u. n° 50 del 1932015) Propone rituale reclamo l’AC Sporting Cecina 1929, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica bloccava il braccio del DG con una mano protestando per l’espulsione.”. La reclamante, nel chiedere una riduzione della sanzione, non nega che il calciatore abbia commesso i fatti a lui ascritti, ma sostiene che il gesto del trattenere la mano sia stato istintivo e sicuramente non commesso con intento lesivo nei confronti del DG. La Corte d’Appello Sportiva Territoriale, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo. Il DG nel supplemento di rapporto è estremamente chiaro e sicuro nell’attribuire al gesto del Lorenzini valenza di accesa protesta, senza intenti violenti e senza conseguenze. La Corte osserva che la versione data dal DG, coincide sostanzialmente con quanto sostenuto dalla reclamante, riconducendosi quindi il gesto del giocatore ad una protesta scomposta ed accesa ma non connotata da quella violenza che la sanzione comminata sembrerebbe implicare. Il gesto commesso dal Lorenzini è meritevole di sanzione grave, ma commisurata in un mese e quindi inferiore a quella inflitta dal primo giudice. P.Q.M. La C.A.S.T. in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Lorenzini Tommaso fino al 19 aprile 2015, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it