COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 09.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Oggetto: Reclamo dell’associazione Polisportiva Dilettantesca Filvilla avverso la squalifica dell’allenatore Gussoni Marcello fino al 12/06/2015 nonché l’ammenda di Euro 45,00 (C.U. n. 34 del 12/03/2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 09.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Oggetto: Reclamo dell'associazione Polisportiva Dilettantesca Filvilla avverso la squalifica dell'allenatore Gussoni Marcello fino al 12/06/2015 nonché l'ammenda di Euro 45,00 (C.U. n. 34 del 12/03/2015). L'Associazione Polisportiva Dilettantesca Filvilla, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato identificato in epigrafe e della stessa società, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 7/03/2015, contro la Società Ricortola. Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni: Ammenda “Per propri sostenitori che offendono il D.G.”. Squalifica “Allontanato per aver offeso il D.G. e bestemmiato mentre usciva reiterava tale comportamento. Uscendo sbatteva il cancelletto. Recatosi in tribuna provocava una rissa fra tifosi delle due squadre”. Preliminarmente questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale deve precisare di non poter prendere in esame il reclamo relativo all'ammenda in quanto provvedimento disciplinare non impugnabile ex art. 45 co. III lett. d) del Codice di Giustizia Sportiva. Per quanto attiene alla squalifica la società, nel reclamo, contesta la decisione del G.S.T. eccependo l'insussistenza dei fatti ipotizzati a fondamento del provvedimento; l'allenatore non avrebbe proferito alcuna frase ingiuriosa all'indirizzo dell'arbitro ma lo avrebbe solo sensibilizzato al fine di tutelare l'incolumità dei propri giocatori fatti oggetto, da parte della squadra avversaria, di numerosi falli. Il D.G. avrebbe provveduto ad espellere il Sig. Gussoni che si sarebbe posizionato in prossimità delle panchine per continuare a coadiuvare la squadra; il medesimo sarebbe stato successivamente “beccato” dai sostenitori della squadra avversaria ma non avrebbe assolutamente contribuito a dare origine alla rissa che sarebbe stata originata dalla inerzia del D.G. nel sanzionare i durissimi interventi del Ricortola che avrebbero persino provocato danni fisici ai giocatori del Filvilla. Per tali ragioni la reclamante, ritenendo che gli episodi di violenza in campo e sugli spalti siano esclusivamente da addebitare alla direzione dell'incontro, conclude per la riduzione della squalifica comminata. Il reclamo non può essere accolto. Nonostante la chiara esposizione dei fatti enucleata nel rapporto di gara la C.S.A.T. riteneva comunque necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. inoltrando le eccezioni ed i rilievi ipotizzati dalla reclamante; il medesimo però, nella risposta, non sembra condividere, in alcun modo, le argomentazioni difensive e conferma interamente quanto dedotto nel primo rapporto. Iterando le censure mosse nei confronti dell'allenatore dettaglia ancora una volta il comportamento ingiurioso assunto in campo, la chiusura stizzita del cancelletto e la successiva condotta aggressiva nei confronti della tifoseria avversaria. Occorre ricordare che il Sig. Gussoni rivestiva la carica di allenatore, ruolo che lo onerava di una maggior attenzione nell’ottemperanza e nel rispetto di quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all’esempio fornito alla squadra; il venir meno a tale responsabilità, accentuato dalla necessità di fornire modelli comportamentali a giovani ragazzi (Juniores) che gravitano ancora in ambito dilettantistico, giustifica l'adozione di un adeguato provvedimento sanzionatorio. La sanzione applicata dal G.S.T. risulta pertanto, anche in considerazione della evidente platealità delle proteste anche successive al provvedimento di espulsione, corretta ed adeguata. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo con riferimento all'ammenda ex art. 45 co. 3 lett. d), respinge nel resto il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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