COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 09.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo presentato in proprio dal sig. Ceccarelli Mirto avverso la decisione del g.s.t. che lo ha squalificato fino al 19.06.2015. (c.u. n. 46 del 05.03.2015)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 09.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo presentato in proprio dal sig. Ceccarelli Mirto avverso la decisione del g.s.t. che lo ha squalificato fino al 19.06.2015. (c.u. n. 46 del 05.03.2015) Il Giudice Sportivo squalificava l’allenatore Ceccarelli Mirto fino al 19.06.2015 poiché “a fine gara stringeva in modo violento la mano dell’arbitro tanto che quest’ultimo non riusciva a mollare la presa. Nel contempo si complimentava con lo stesso, con fare ironico. Di poi lo accusava di aver avvantaggiato la squadra avversaria”. Avverso tale provvedimento propone reclamo in proprio lo stesso tesserato, il quale richiede una “revisione” della sanzione; tutto sarebbe frutto di uno scambio di persona, non essendosi – il Ceccarelli – mai relazionato, a fine partita, con il Direttore di Gara. Afferma che i fatti ascritti sarebbero imputabili al massaggiatore della squadra. L’arbitro, nel supplemento di rapporto reso ai fini istruttori, conferma con certezza l’individuazione del Ceccarelli quale autore del fatto, precisando di averlo identificato tramite la tessera di riconoscimento. Istruito il fascicolo, il Collegio è in grado di decidere. Sulla circostanza che non si sia trattato di scambio di persona, non vi è margine di incertezza. Il D.G. individua chiaramente ed inequivocabilmente, con puntuale identificazione, il sig. Ceccarelli. Sull’entità della sanzione, non si ravvedono motivi per una sua riduzione, tenuto conto dell’episodio e per motivi di equità, non senza evidenziare la categoria in cui si gareggiava ed il comportamento (gestuale e verbale) che devono assumere i dirigenti davanti ai giovani calciatori, dovendo dare loro l’esempio. P.Q.M. la C.A.S.T.T. respinge il reclamo, disponendo l’incameramento della relativa tassa.
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