COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S.D. CITTA’ DI CASTELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA FULGINIUM – CITTA’ DI CASTELLO, DISPUTATA A FOLIGNO IL 22.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 128 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 26.03.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: SQUALIFICA CALCIATORE VESCHI FRANCESCO FINO AL 31/12/2015.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S.D. CITTA’ DI CASTELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA FULGINIUM – CITTA’ DI CASTELLO, DISPUTATA A FOLIGNO IL 22.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 128 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 26.03.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: SQUALIFICA CALCIATORE VESCHI FRANCESCO FINO AL 31/12/2015. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.04.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo già precisato nel referto di gara, ovverosia che a seguito dell’espulsione decretata nei confronti del calciatore Veschi, costui dapprima gli lanciava contro un parastinco colpendolo ad una gamba, e quindi, lo colpiva al volto con la mano offendendolo. L’arbitro ha peraltro ribadito di non aver subito alcun pregiudizio in seguito ai suddetti colpi. Sulla base di quanto sopra, questa Corte ritiene che il comportamento del calciatore Veschi integri gli estremi, non già della violenza in senso proprio, quanto piuttosto quella della smodata e reiterata protesta, accompagnata da offese. Si ritiene conseguentemente equo ridurre fino al 15/09/2015 la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Veschi Francesco. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica fino al 15/09/2015, inflitta dal G.S. al calciatore Veschi Francesco. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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