F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 046/TFN del 09 Aprile 2015 (119) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Barletta Calcio Srl), Società SS BARLETTA CALCIO Srl – (nota n. 6520/477 pf14-15 SP/blp del 24.2.2015). (117) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Barletta Calcio Srl), Società SS BARLETTA CALCIO Srl – (nota n. 6514/476 pf14-15 SP/blp del 24.2.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 046/TFN del 09 Aprile 2015
(119) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Barletta Calcio Srl), Società SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 6520/477 pf14-15 SP/blp del 24.2.2015).
(117) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Barletta Calcio Srl), Società SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 6514/476 pf14-15 SP/blp del 24.2.2015).
Il deferimento Con provvedimento del 24.02.2015 il Procuratore federale, a seguito di segnalazione del 05.02.2015 pervenuta dalla Co.Vi.So.C., ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, il Sig. Giuseppe Perpignano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SS Barletta Calcio Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 85, lett C), par. VI, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2014. In aggiunta, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, è stata deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la SS Barletta Calcio Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento. Con ulteriore provvedimento del 24.02.2015 il Procuratore federale, a seguito di segnalazione del 05.02.2015 pervenuta dalla CO.VI.SO.C., ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, il Sig. Giuseppe Perpignano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SS Barletta Calcio Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 85, lett C), par. VII, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la CO.VI.SO.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2014. In aggiunta, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, è stata deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la SS Barletta Calcio Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento. Il patteggiamento Alla riunione del 19.3.2015, riuniti i suddetti deferimenti per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, il deferito Giuseppe Perpignano, tramite il proprio legale e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 2.4.2015 il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Perpignano, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Perpignano, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 e giorni 20 (venti), tenendo conto dell’istituto della continuazione]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito nei confronti della Società SS Barletta Calcio Srl. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la conferma del deferimento e l’irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. È altresì comparso il difensore della Società deferita, il quale si è rimesso alle decisioni del Tribunale. I motivi della decisione Le circostanze poste a fondamento dell’odierno procedimento disciplinare si rivelano pacifiche, avendo la Co.Vi.So.C. puntualmente accertato l’omesso versamento da parte della Società deferita degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché dei contributi Inps e delle ritenute Irpef per le mensilità di settembre e ottobre 2014. P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) al Sig. Giuseppe Perpignano. Infligge altresì alla Società SS Barletta Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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