F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 046/TFN del 09 Aprile 2015 (87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO FUSCO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), VITTORIO DI BELLO (Procuratore Speciale e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), SS ISCHIA ISOLAVERDE Srl – (nota n. 5317/34 pf14-15 SP/blp del 26.1.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 046/TFN del 09 Aprile 2015
(87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO FUSCO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), VITTORIO DI BELLO (Procuratore Speciale e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), SS ISCHIA ISOLAVERDE Srl - (nota n. 5317/34 pf14-15 SP/blp del 26.1.2015).
Il deferimento Con provvedimento del 26.01.2015, il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale federale nazionale il Sig. Maurizio Fusco e il Sig. Vittorio Di Bello, all’epoca dei fatti, rispettivamente, Presidente del Cda e legale rappresentante pro tempore della SS Ischia Isolaverde Srl e Procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore della medesima compagine societaria campana, per rispondere entrambi della violazione di cui al Titolo I, Paragrafo I, Lettera D, Punto 7 del CU n. 144/A del 06.05.2014, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, come meglio indicato nella parte motiva dell’atto di deferimento. Nel contempo, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte ai predetti soggetti, è stata deferita anche la SS Ischia Isolaverde Srl, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, CGS. Il deferimento trae sostanzialmente origine da una segnalazione pervenuta da parte della COVISOC, recante data 05.08.2014, in ordine all’inadempimento perpetrato dalla SS Ischia Isolaverde Srl e relativo al mancato deposito, entro il termine del 03.06.2014, di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo pari a € 600.000,00, così come espressamente prescritto dalla disciplina regolamentare di cui al richiamato comunicato ufficiale. Il patteggiamentoAlle riunioni del 26.2.2015 e del 19.3.2015, rispettivamente il Sig. Vittorio Di Bello e il Sig. Maurizio Fusco con la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale nelle date del 10.3.2015 e del 2.4.2015, i suddetti accordi. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Vittorio Di Bello e Maurizio Fusco, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Vittorio di Bello, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Maurizio Fusco, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito nei confronti della Società SS Ischia Isola Verde Srl. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la conferma del deferimento e l’irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. È altresì comparso il difensore della Società deferita, il quale ha concluso in via principale per il proscioglimento della propria assistita o in subordine per l’irrogazione della sanzione dell’ammenda. I motivi della decisione Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue. La documentazione acquisita agli atti, consistente nella nota Co.Vi.So.C n. 3802.04/GC/ar, mediante cui il predetto organismo di vigilanza, in data 05.08.2014, ha denunciato la riferita violazione del termine perentoriamente prescritto ai fini specifici, offre adeguato e ampio riscontro probatorio in ordine alle violazioni e alle conseguenti responsabilità disciplinari contestate nei riguardi di tutti i soggetti deferiti. L’accertato compimento degli illeciti determina l’accoglimento delle richieste sanzionatorie formulate da parte della Procura federale, conformemente alle disposizioni regolamentari vigenti. P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 4 (quattro) ciascuno a carico dei Signori Vittorio di Bello e Maurizio Fusco. Infligge altresì alla Società SS Ischia Isolaverde Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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