LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 223 del 13.04.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Mattia PIANESE/A.S.D.ISERNIA F.B.C.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 223 del 13.04.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
1)RICORSO DEL CALCIATORE Mattia PIANESE/A.S.D.ISERNIA F.B.C.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.in data 28/02/2015 il sig.Mattia PIANESE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D ISERNIA F.B.C. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.272,72, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.636,32 maturata fino al mese di dicembre 2013. Si rileva preliminarmente però, che al ricorso non a stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. contenente il ricorso inviata alla controparte,l’attestazione del versamento della tassa reclamo di €.100,00, ne la copia dell'accordo economico, che deve risultare depositato presso il Dipartimento Interregionale -Ufficio Tesseramento, giusto quanto previsto dall'art. 25 bis del Regolamento L.N.D.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara improcedibile per violazione dell'art.25 bis del Regolamento L.N.D. il ricorso presentato dal Sig.Mattia PIANESE nei confronti delta Società A.S.D.ISERNIA F.B.C