DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°126 del 15/04/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO VOLUNTAS CALCIO SPOLETO – OLIMPIA COLLIGIANA
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°126 del 15/04/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
VOLUNTAS CALCIO SPOLETO - OLIMPIA COLLIGIANA
Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASD Olimpia Colligiana con il quale si chiede venga inflitta alla società Voluntas Spoleto, la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art.17, comma 5, lettera a) del CGS; A sostegno del reclamo si deduce che: - nelle file della A.D. Voluntas Spoleto aveva preso parte alla gara in oggetto, dal 14º del secondo tempo, un calciatore con indosso la maglia nº 22, benchè nella lista gara della società non fosse presente alcun calciatore con il detto numero di maglia; - dal referto risultava che al minuto nº 37 del secondo tempo, era stato ammonito il calciatore nº 20 ( corrispondente in lista gara a Noviello Giorgio ), malgrado alcun calciatore con detto numero risultava presente sul terreno di gioco; - che dette circostanze di fatto rendevano del tutto incerta la identità del detto calciatore; - lette le controdeduzioni della A.D. Voluntas Spoleto con cui si eccepisce: - che il calciatore Noviello Giorgio aveva preso parte alla gara con la maglia numero 22, anziché con quella recante il nº 20 a causa del mancato rinvenimento, nelle fasi precedenti alla gara, della maglia numero 20; - che l'Arbitro aveva autorizzato il predetto calciatore a prendere parte alla gara con la maglia nº 22, nonstante il medesimo fosse iscritto nella lista della propria squadra con il nº20; OSSERVA Il reclamo non è fondato e va pertanto rigettato; Dal supplemento di rapporto del Direttore di gara , invero, emerge in modo univoco che: - Il calciatore Noviello Giorgio aveva preso parte alla gara con il nº 22 anzichè con il nº 20 riportato in distinta; - che vi era assoluta identità tra il calciatore con indosso la maglia nº 22 ed il calciatore riportato in distinta con il nº 20; - non vi era alcun dubbio che il calciatore Noviello Giorgio, che aveva preso parte alla gara, si identificava con il calciatore identificato dall'Arbitro, al momento dell'iniziale riconoscimento, riportato in lista gara con il nº 20; La circostanza, pertanto, relativa alla scambio delle maglie, non ha avuto riflesso alcuno sul regolare svolgimento della gara certa essendo la identità del calciatore. Tutto ciò a prescindere dagli errori logici e materiali riportati sia nel referto, sia nel supplemento di referto, errori che appaiono meritevoli di ulteriore approfondimento in ordine al reale svolgimento degli eventi e che, pur non avendo avuto influenza alcuna sul regolare svolgimento della gara, potrebbero avere riflessi disciplinari in capo ai soggetti cui competeva la formazione della lista gara ed il controllo dei dati ivi riportati; PQM delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Voluntas Spoleto - Olimpia Colligiana 1-0 3) di non addebitare la tassa di reclamo in considerazione del carattere particolare della questione sollevata; 4) di rimettere gli atti alla Procura Federale per le valutazioni del caso.