F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079/CSA del 06 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 090/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PAVIA/NOVARA DEL 15.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 17.02.2015).

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079/CSA del 06 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 090/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PAVIA/NOVARA DEL 15.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 17.02.2015). Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 133/DIV del 17.2.2015) infliggeva alla società A. C. Pavia S.r.l. la sanzione dell’ammenda di e 2.000,00, per fatti avvenuti nella gara Pavia/Novara del 15.2.2015. E ciò perché i propri sostenitori intonavano cori offensivi verso l’opposta tifoseria ed al termine della gara lanciavano in direzione di calciatori della squadra avversaria che rientravano negli spogliatoi numerose palle di neve, una delle quali colpiva alla testa un calciatore, senza conseguenze. Nel rapporto del Commissario di campo si riferisce che nel corso della gara, per numerose volte dalla curva locale venivano intonati i seguenti cori:” novarese pezzo di merda” “merda siete e merda resterete”. Nel secondo tempo veniva esposto uno striscione di limitate dimensioni con scritto “novaresi= Lotito”. Al termine della gara, all’’uscita delle squadre dal terreno di giuoco, dalla curva locale venivano lanciate circa numero 10 palle di neve verso i calciatori ospiti senza colpirli. Il collaboratore del Procuratore federale riferiva che nella parte finale della gara la tifoseria del Pavia urlava alla tifoseria avversaria “siete come il presidente Lotito”. Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la A. C. Pavia S.r.l., dolendosi dell’eccessività della sanzione in considerazione della tenuità del fatto. Secondo la difesa le frasi pronunciate da alcuni tifosi non potevano essere definiti come inneggianti alla discriminazione territoriale. Nel caso di specie, ci si trova in presenza di comportamenti volgari ma non certamente discriminator cui peraltro hanno fatto eco i cori intonati dai tifosi del Novara. Ricorrerebbero poi le circostanze attenuanti previste dall’articolo 13 C.G.S.. La società, nel caso di specie, ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatosi nella suddetta gara: è stato adottato un piano operativo con un impiego di 67 steward, un delegato alla sicurezza, un responsabile di funzione. Alla luce dei suddetti rilievi si chiede che la Corte sportiva d’appello federale voglia prosciogliere la deferita società da ogni addebito. In subordine, ridurre la sanzione oggetto della decisione nella misura meno afflittiva ritenuta di giustizia. Il reclamo è parzialmente fondato in relazione all’entità della sanzione. I fatti contestati rientrano appieno nel paradigma dell’art. 11, comma 1 C.G.S. e nell’art. 6 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni. Data la non estrema gravità dei cori, che comunque sono stati intonati più volte, si ritiene equo ridurre la sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi di cui all’art. 16 C.G.S., rideterminandola in € 1.500,00 di ammenda. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Pavia di Pavia ridetermina la sanzione dell’ammenda a € 1.500,00 Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it