F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083/CSA del 19 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 091/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO CALCIO LECCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUSVECOMP VERONA/CALCIO LECCO DEL 01.03.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 04.03.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083/CSA del 19 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 091/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO CALCIO LECCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUSVECOMP VERONA/CALCIO LECCO DEL 01.03.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 04.03.2015)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015, ha inflitto alla società Calcio Lecco 1912 la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 con diffida, perchè, nel corso della gara del Campionato di Serie D Virtus Vecomp Verona/Lecco del 1.3.2015, sostenitori di detto sodalizio non solo avevano lanciato in direzione del settore ove trovavansi i tifosi avversari un petardo che era esploso con forte rumore, ma avevano anche indirizzato, senza attingerlo, numerosi spunti all'indirizzo di un assistente arbitrale. Tale pronuncia è stata appellata dal Calcio Lecco 1912 che contesta il rapporto arbitrale assumendo, anche col corredo di immagini fotografiche, come la dislocazione delle due tifoserie sugli spalti rendesse impossibile o quanto meno incerta la provenienza dell'oggetto pirotecnico dal settore occupato dai ''supporters'' lombardi;ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione gravata. L'appello è infondato e va rigettato. A confutare senza possibilità di dubbio l'assunto difensivo è sufficiente la descrizione dell'accaduto riportata sul referto arbitrale ove si precisa che il petardo venne lanciato ''in direzione dei tifosi della Virtus Vecomp Verona'' e cioè della tifoseria avversa, il che fuga ogni perplessità circa la provenienza essendo logicamente inaccettabile che i tifosi veneti abbiano potuto cercare di arrecar danno a soggetti della loro stessa fede sportiva. Peraltro, sempre nel corso del medesimo incontro, dallo stesso settore furono posti in essere atti deprecabili (lanci ripetuti di sputi) contro un assistente arbitrale a comprova, sia pure indiretta, della particolare antisportività ed esagitazione connotanti il comportamento dei sostenitori ospitati, comportamento che si rivela altresì anche quasi abituale come può dedursi dal fatto che l'attuale appellante risulta colpita più volte da sanzioni, anche con diffida, per lancio da parte dei propri sostenitori, in campo avverso, di materiale pirotecnico. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco di Lecco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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