F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083/CSA del 19 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 091/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO A.P.D. AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DA GIOCO PER 2 GIORNATE DI GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AMITERNINA SCOPPITO/SAMBENEDETTESE DELL’8.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 dell’11.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083/CSA del 19 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 091/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO A.P.D. AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DA GIOCO PER 2 GIORNATE DI GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AMITERNINA SCOPPITO/SAMBENEDETTESE DELL’8.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 dell’11.3.2015) Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto mediante procedura d’urgenza, la società Pol. Dil. Amiternina Scoppito ha reclamato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 106 dell’11.03.2015, con la quale, in relazione alla gara Amiternina Sanbenedettese dell’8.3.2015, Campionato di Serie D, Girone F, il detto Giudice ha comminato nei confronti della reclamante la sanzione della squalifica del campo per 2 gare effettive da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse, irrogando altresì l’ammenda di €. 2.000,00. La decisione assunta è stata adottata in seguito al lancio, all’indirizzo della terna arbitrale, di sputi, piccole pietre, due bottiglie d’acqua, una delle quali colpiva al petto un assistente, e monetine; per aver rivolto alla stessa terna espressioni offensive; per il lancio, all’interno degli spogliatoi da parte di un calciatore non identificato ma appartenente alla Amiternina, di una bottiglia d’acqua che colpiva un Commissario di Campo; ed infine per espressioni ingiuriose nei confronti degli atleti della squadra ospitante da parte dei suoi stessi sostenitori, nonché di calciatore della squadra avversaria, attingendolo con due sputi. La sanzione veniva determinata anche in relazione a recidiva specifica risultante dal Com. Uff. n. 62. Il proposto reclamo è sostanzialmente motivato dalla circostanza che mentre l’Assistente arbitrale ha refertato di essere stato colpito soltanto da una monetina, il Commissario di Campo riferisce anche il lancio degli ulteriori oggetti sopra indicati, nonché di tutti gli altri episodi, peraltro caduti esclusivamente sotto la sua percezione. La dedotta differenza, a parere della reclamante, dovrebbe consentire la riduzione delle sanzioni, tenuto conto che la refertazione degli Ufficiali di gara si proporrebbe come prevalente rispetto al rapporto del Commissario. Il gravame lamenta, infine, l’inesistenza della recidiva specifica. A parere della Corte solo tale ultimo capo del reclamo si manifesta fondato, mentre al contrario vanno interamente disattesi gli altri e diversi di motivi d’impugnazione. Ed invero, la ridotta refertazione dell’Assistente rispetto alla maggiore estensione del rapporto del Commissario di Campo non può invalidare le risultanze di quest’ultimo, sia perché non lo contraddice, sia perché lo stesso Commissario, avendone specifico compito, aveva modo di 4 osservare con maggiore attenzione il comportamento del pubblico, non dovendosi occupare della svolgimento della partita, al quale, viceversa era deputato l’Ufficiale di gara. La decisione del Giudice sportivo in punto squalifica appare dunque pienamente giustificata dai comportamenti risultanti dagli atti, integranti particolare gravità. Quanto alla sussistenza della recidiva, la Corte, dopo aver controllato la sanzione di riferimento, ritiene non ricorrere gli estremi della specificità, così consentendo la riduzione dell’ammenda. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.P.D. Amiternina Scoppito di Scoppito (L’ Aquila) riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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