F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 01 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO SIG. PETTRONE MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTE SEGUITO GARA 3 OLYMPIA AGNONESE/JESINA DEL 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 01 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO SIG. PETTRONE MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTE SEGUITO GARA 3 OLYMPIA AGNONESE/JESINA DEL 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015)
Il calciatore Pettrone Marco, tesserato in favore della Pol. Olimpia Agnonese militante nel Campionato di Serie D, ha impugnato davanti a questa Corte la delibera con cui il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015) gli ha inflitto la squalifica per 8 giornate avendolo ritenuto colpevole di avere, al termine della partita Olimpia Agnonese/Jesina del 15.3.2015, colpito con un calcio alla schiena un assistente arbitrale cagionandogli ''sensazione dolorifica''. Lamenta l'eccessiva durezza della sanzione sostenendo che l'atto da lui compiuto non poteva qualificarsi violento avendo procurato alla vittima, come precisato dalla stessa in un supplemento di rapporto, soltanto ''un istantaneo e leggero dolore'', bensì come irriguardoso o irrispettoso e chiede un ridimensionamento della squalifica. L'appello è infondato e va respinto. Assumere, com'è stato fatto, sulla sola scorta di una minore potenzialità lesiva degli effetti derivati dalla condotta perseguita, che tale dato possa trasformare, attraverso una discutibile manipolazione concettuale, un atto chiaramente violento in quanto diretto ad attentare all'integrità fisica del destinatario o, comunque, a causargli dolore, in un atteggiamento offensivo o in una mancanza di riguardo, è tesi priva di pregio se non altro perchè nella determinazione dell'evento possono aver contribuito fattori del tutto estranei alla volontà dell'agente sicuramente non orientata, per le modalità con cui venne realizzata, a provocare soltanto ''una sensazione dolorifica. D'altra parte il primo giudice ha correttamente valutato la vicenda comminando la sanzione nel minimo edittale previsto dall'art.19,comma 4, lett. c) C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Pettrone Marco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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