F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051TFN del 16 Aprile 2015 (140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE IODICE (Direttore sportivo della Società SS Ischia Isola Verde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl – (nota n. 7187/548 pf14-15 SP/SS/gb dell’11.3.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051TFN del 16 Aprile 2015
(140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE IODICE (Direttore sportivo della Società SS Ischia Isola Verde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 7187/548 pf14-15 SP/SS/gb dell’11.3.2015). Il deferimento Con atto dell’11 marzo 2015 la Procura federale ha deferito allo scrivente Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare il Sig. Giuseppe Iodice, all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società sportiva Ischia Isola verde Srl e della medesima Società Ischia Isola Verde Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del CGS “per avere pronunciato pubblicamente espressioni lesive dell’onorabilità e della reputazione di un’Istituzione federale ed in particolare di un organo di Giustizia” espressamente richiamate nell’atto di deferimento, ledendo gravemente la reputazione della stessa e mettendo in dubbio la correttezza del relativo operato. In particolare la Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare rilevando che: - nel verbale dell’assemblea della Lega Pro in data 16.2.2015, trasmesso con l’esposto del 24.2.2015 del Rag. Macalli, presidente del Consiglio direttivo della Lega Pro, alle pagine 39-40-41-42, in relazione all’intervento del Direttore sportivo dell’Ischia Calcio Giuseppe Iodice, relativo ad alcune contestazioni dei presenti in ordine alla inopportunità e scorrettezza della registrazione e divulgazione di una nota telefonata avvenuta tra il Presidente della Lazio e della Salernitana, Consigliere federale, Claudio Lotito ed il medesimo Direttore sportivo dell’Ischia Isola verde Srl, venivano riportate le seguenti espressioni pronunciate dal predetto Direttore: “… Io ho avuto il coraggio di farlo. E l’ho fatto in quella maniera, perché se lo avessi fatto seguendo le vie della Procura federale, probabilmente – me ne assumo la responsabilità di quello che sto dicendo – anche questa volta avrebbero insabbiato la prova. E quindi mi assumo la…ormai in questi giorni mi sono assunte tante responsabilità e mi assumo anche questa, di queste affermazioni”; - nella nota del 17.2.2015 inviata via mail alla Procura dal rappresentante della Procura federale Avv. Fabio Esposito, presente in data 16.2.2015 all’assemblea della Lega Pro, il predetto rappresentante della Procura riferiva che nel corso dell’assemblea predetta il Sig. Iodice, rispondendo ad alcune contestazioni dei presenti in ordine alla inopportunità e scorrettezza della registrazione della suddetta telefonata e, più in generale, della registrazione di conversazioni telefoniche tra tesserati nonché della loro diffusione tramite i mezzi di informazione e/o organi di stampa, dichiarava che “mi assumo la responsabilità di quello che sto affermando…se io avessi portato la cassetta, la Procura federale avrebbe insabbiato”. Il dibattimento All’odierna riunione i deferiti e la Procura federale hanno depositato un accordo ex art. 23 CGS. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, preso atto della richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, in attesa delle eventuali osservazioni della Procura Generale dello Sport del Coni in ordine a tale richiesta, da trasmettere a cura della Procura federale, sospende il procedimento nei confronti di tutti i deferiti.
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