COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 16/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD VILLA SCORCIOSA, AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE LOMBARDI NICOLA FINO AL 30.09.15, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CARUNCHIO 2010 / VILLA SCORCIOSA , DISPUTATA L’1.2.15, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIORNE “G” (C.U. N°40 DEL 05.2.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 16/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD VILLA SCORCIOSA, AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE LOMBARDI NICOLA FINO AL 30.09.15, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CARUNCHIO 2010 / VILLA SCORCIOSA , DISPUTATA L’1.2.15, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIORNE “G” (C.U. N°40 DEL 05.2.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Villa Scorciosa Calcio, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., perché il calciatore Lombardi, in qualità di capitano, nel corso del primo tempo rivolgeva frasi offensive nonché pesanti minacce all’indirizzo dell’arbitro. Lo stesso calciatore, una volta espulso, spintonava il direttore di gara, facendolo retrocedere di alcuni metri, e assumeva atteggiamento aggressivo che determinava nello stesso arbitro uno stato emotivo tale da non consentirgli di portare a termine la gara. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione che il proprio tesserato, a seguito dell’espulsione di un compagno di squadra non condivisa, si avvicinava all’arbitro per chiedere spiegazioni in quanto capitano limitandosi a protestare ma senza attingere il direttore di gara. Pertanto, la ricostruzione dei fatti operata dall’arbitro non corrisponde al verso, posto che le proteste del Lombardi non sono mai sfociate in ingiurie, minacce e tanto meno in atti di violenza. L’arbitro della gara, in sede di supplemento e sentito a chiarimenti, ha precisato che in occasione del’episodio addebitato al calciatore Lombardi, ha subito da questi una spinta senza, però, subire particolari conseguenze. Osserva la Corte che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, la sanzione inflitta possa essere lievemente ridotta sul presupposto che il comportamento del Lombardi, seppur irregolare, non sia stato tale da provocare conseguenze dannose nei riguardi dell’arbitro. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Lombardi Nicola fino al 30.5.2015, disponendo accreditarsi la relativa d’appello, ove addebitata.
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