COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 13 APRILE 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.113 della Società A.S.D. MARINA DI SCHIAVONEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.137 del 2.4.2015(squalifica del calciatore SESTITO Fabio per CINQUE gare
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 13 APRILE 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.113 della Società A.S.D. MARINA DI SCHIAVONEA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.137 del 2.4.2015(squalifica del calciatore SESTITO Fabio per CINQUE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore Sestito Fabio, è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati, infatti si è reso responsabile di reiterati atti di violenza nei confronti di un giocatore avversario e ha costretto l’arbitro a sospendere in due occasione la gara per aver ritardato l’uscita del campo dopo l’espulsione e successivamente sostato nei pressi degli spogliatoi; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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