COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 13 APRILE 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.106 della Società A.S.D. PLANET SPORT PALMI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.80 del 19.3.2015 (omologazione risultato della gara Koa Bosco – Planet Sport Palmi del 1.3.2015, Campionato 3^Categoria).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 13 APRILE 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.106 della Società A.S.D. PLANET SPORT PALMI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.80 del 19.3.2015 (omologazione risultato della gara Koa Bosco – Planet Sport Palmi del 1.3.2015, Campionato 3^Categoria). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale della Società reclamante e l’arbitro a chiarimenti telefonicamente; RILEVA la reclamante impugna la decisione del giudice di primo grado che ha rigettato il ricorso relativo alla regolarità della gara in epigrafe omologandone il risultato. Con il presente gravame ha riprodotto in appello tutte le doglianze già fatte valere in primo grado. A supporto probatorio ha prodotto un DVD contenente filmati e fotografie. In merito a tale punto va affermato che detto mezzo di prova non può essere utilizzato ai fini della decisione in quanto l’art. 35 al punto 1.2 statuisce che le riprese televisive o altri riprese (non fotografie) possono essere utilizzate solo “qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione, mentre lo stesso articolo al punto 1.4 che rimanda al punto 1.3 ammette l’uso di filmati per la LND solo su segnalazione del Procuratore Federale o Commissario di Campo per comportamenti violenti o concernenti l’uso di espressione blasfema. Appare palese che si versi in fattispecie di tutt’altra natura. Ancora, la norma richiede piena garanzia tecnica e documentale dei supporti, elemento che questa Corte ritiene non sussista. Entrando nel merito, in particolare, la Società Planet Sport Palmi lamenta: -l’impraticabilità del campo di gioco; -gli atti intimidatori subiti da parte degli avversari; -il venir meno delle condizioni di visibilità durante la gara per il ritardo nell’avvio della stessa per responsabilità della società Koa Bosco; l’entrata abusiva in campo durante e dopo la gara da parte di soggetti non autorizzati riconducibili alla società Koa Bosco; -ma soprattutto la posizione irregolare del calciatore Mbaye Mansour che avrebbe preso parte alla gara privo di documento d’identità. L’arbitro ascoltato telefonicamente a chiarimenti nella seduta odierna ha confermato il rapporto a sua firma e specificato che: -la gara ha avuto inizio alle 15:45 in ossequio alle norme vigenti; -si è conclusa in condizioni di visibilità perfetta; -il campo che presentava alcune pozze d’acqua è stato reso praticabile grazie al contributo di entrambe le società; -l’entrata in campo di persone riconducibili alla Koa Bosco è avvenuta in occasione del gol ed a fine gara; in entrambe i casi si è trattato di manifestazioni di gioia; -non sono avvenuti in sua presenza episodi di violenza; -l’identificazione di Mbaye Mansour è avvenuta in maniera assolutamente corretta. In base alle risultanze raggiunte, ritiene questa Corte di non dover acquisire ulteriori mezzi di prova. Ritiene la Corte sportiva che il reclamo è infondato in quanto tutti i motivi di lagnanza della Società Planet Sport Palmi sono stati confutati puntualmente dal Direttore di gara. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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