COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 16 Aprile 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 77. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ECLANESE 1932 CALCIO – GARA CITTÀ DI AGROPOLI / ECLANESE 1932 CALCIO DELL’1.03.2015 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 16 Aprile 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 77. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ECLANESE 1932 CALCIO – GARA CITTÀ DI AGROPOLI / ECLANESE 1932 CALCIO DELL’1.03.2015 – ECCELLENZA La Corte Sportiva di Appello Territoriale; sentita, nell’odierna riunione, in seconda convocazione, la società, nella persona del suo vice rappresentante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 91 del 19 marzo 2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha rigettato il reclamo proposto in prima istanza dalla reclamante. Quanto al merito del reclamo in esame in questo secondo grado di giudizio, la tesi della società reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Invero, la reclamante ha impugnato la decisione in oggetto, chiedendo, in via principale, che venisse inflitta gara persa a carico della società antagonista, o, in subordine, la ripetizione della gara stessa, sulla base di un’alterazione del potenziale atletico, a seguito dell’aggressione subita, prima dell’inizio del secondo tempo ai danni di un proprio calciatore (Curcio Gianmarco), da parte di un tesserato della società avversaria, sottolineando che il calciatore aggredito era stato costretto a ricorrere alla cure mediche e, conseguentemente, sostituito. Questo Collegio rileva che l’eventuale alterazione del potenziale atletico di una società non è motivo di perdita della gara. L’art. 17, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, infatti, recita “che è esclusa l’applicazione della suddetta sanzione, qualora si verifichino fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società”. Nella specie il calciatore in questione risulta essere stato colpito da un tesserato della società Città di Agropoli, tra l’altro identificato da parte di un Componente delle Forze dell’Ordine. Oltretutto, deve sottolinearsi che la società Città di Agropoli è stata sanzionata, per l’episodio in argomento, dal Giudice Sportivo Territoriale e che la gara, come risulta con chiarezza dal referto arbitrale, è proseguita regolarmente, alla presenza della forza pubblica. Sul punto, è il caso di evidenziare che esistono numerosissimi precedenti giurisprudenziali, assolutamente univoci, ovvero nel senso che non sia stata mai disposta la ripetizione della gara, né, tantomeno, la punizione sportiva della perdita della gara, a carico della società responsabile di eventuali alterazioni del potenziale atletico della società controparte. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Eclanese 1932 Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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