COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 16 Aprile 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 78. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VIRTUS AVELLINO 2013 – GARA POL. MORCONE / VIRTUS AVELLINO 2013 DEL 20.12.2014 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 16 Aprile 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 78. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VIRTUS AVELLINO 2013 – GARA POL. MORCONE / VIRTUS AVELLINO 2013 DEL 20.12.2014 – PROMOZIONE La C.S.A.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con reclamo proposto al Giudice di prima istanza, la società Virtus Avellino 2013 ha chiesto che venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della Pol. Morcone in ordine alla gara indicata in epigrafe, per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, di alcuni calciatori di quest’ultima. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 67 del 9 gennaio 2015, pag. 1259, il Giudice Sportivo Territoriale ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché “privo della prova dell’invio di copia dei motivi alla società controparte”. La decisione è stata impugnata dalla reclamante Virtus Avellino 2013, con atto regolarmente inviato alla controparte. La reclamante, allegando, in originale, la ricevuta della raccomandata con la quale è stato tempestivamente spedito alla controparte il ricorso presentato al Giudice Sportivo Territoriale, ha ribadito, nel merito, i motivi del reclamo di primo grado ed ha chiesto alla Corte, alla quale ha esibito anche l’avviso di ricevimento, dimostrativo che la raccomandata postale del reclamo di primo grado era stata regolarmente ricevuta dalla Pol. Morcone, di riformare la pronuncia impugnata. A tal fine, la reclamante, nel riconoscere di aver omesso di allegare la ricevuta postale, ha sostenuto che il contraddittorio “si è regolarmente instaurato, trattandosi di omissione puramente formale di allegazione e non di mancata comunicazione”. Il ricorso deve trovare favorevole esito, sulla base del principio della salvezza dell’atto, atteso che la ricorrente ha dimostrato, in modo compiuto, di aver assolto al proprio obbligo di trasmettere copia del reclamo di prima istanza alla società controparte, nonché in considerazione della “sostanzialità” del diritto dello sport ed, in particolare, della giustizia sportiva, come più volte ribadito dalla giurisprudenza sportiva. Quanto al merito del ricorso, ripristinata la sua ammissibilità, per i motivi innanzi esposti, si dispone la trasmissione del fascicolo al Giudice Sportivo Territoriale, per la sua decisione di primo grado. P.Q.M. DELIBERA di annullare, con rinvio, la decisione del Giudice di primo grado e di ritrasmettergli il fascicolo, per la sua decisione nel merito del reclamo proposto dalla società Virtus Avellino 2013; nulla dispone, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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