COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 16 Aprile 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 80. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VIRTUS GIOIESE – GARA VIRTUS GIOIESE / PAOLISI 2000 DELL’1.03.2015 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 103 del 16 Aprile 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
80. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VIRTUS GIOIESE – GARA VIRTUS GIOIESE / PAOLISI 2000 DELL’1.03.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; sentita, in due distinte riunioni (del 23 marzo e del 13 aprile 2015), nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; auditi, nell’odierna riunione, a chiarimenti, l’arbitro ed i Commissari di Campo; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 86 del 5 marzo 2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato conseguito sul campo (0-4), in quanto più favorevole alla società Paolisi; l’ammenda di euro 650,00 per i fatti in narrativa, di cui euro 100,00 imputabili al tesserato Roberto Raccio, per comportamento violento nei confronti del direttore di gara, in conformità di quanto sancito dall’art. 19, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, con obbligo di disputa delle successive tre gare interne a porte chiuse; a carico del calciatore Raccio Roberto, altresì, la squalifica fino all’1.09.2016; a carico del calciatore Porto Giuseppe la squalifica per quattro giornate di gara; infine, a carico dell’allenatore, sig. Ferrucci Stefano, la squalifica fino al 1° aprile 2015. Avverso tali decisioni la società Virtus Gioiese ha proposto, nei termini temporali prescritti, rituale reclamo. La tesi difensiva della società reclamante può trovare parziale accoglimento. Preliminarmente, questo Collegio dichiara inammissibile il ricorso, nella sola parte riguardante la sanzione della squalifica, a carico dell’allenatore, sig. Ferrucci Stefano, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva (trattandosi di sanzione inferiore ad un mese: dal 5 marzo, data di pubblicazione del richiamato C.U., al 1° aprile dello stesso anno). Per quanto attiene, poi, le altre doglianze, questo Collegio rileva che, dagli atti depositati, nonché dalle audizioni del direttore di gara, dei Commissari di Campo e del presidente della società reclamante, infine dalla puntuale analisi e dalla valutazione complessiva dei fatti riportati, è emersa una ridimensionata responsabilità dei tesserati della Virtus Gioiese. Deve sottolinearsi che entrambi i Commissari di Campo, in sede di audizione presso questo Collegio, hanno confermato una condotta sicuramente deprecabile da parte dei tesserati della società reclamante, nell’accerchiare il direttore di gara, ma senza mai sconfinare in una vera e propria aggressione. In considerazione di tutto quanto innanzi esposto, nonché nella valutazione globale della vicenda, questo Collegio giudica di dover ridurre le sanzioni impugnate, come di seguito specificato: a due giornate di gara l’obbligo di disputa a porte chiuse; fino al 31.12.2015 la squalifica a carico del calciatore Raccio Roberto; ad euro 400,00 l’ammenda a carico della società. Infine, delibera di confermare nel resto. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Virtus Gioiese, di ridurre le impugnate sanzioni, come di seguito specificato: a due giornate l’obbligo di disputa di gare interne a porte chiuse; fino al 31.12.2015 la squalifica a carico del calciatore Raccio Roberto; ad euro 400,00 la sanzione pecuniaria a carico della società reclamante; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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