COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 16 Aprile 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 83. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO MONTELLA- GARA MONTELLA / S. GREGORIO DEL 3.01.2015- CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 16 Aprile 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 83. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO MONTELLA- GARA MONTELLA / S. GREGORIO DEL 3.01.2015- CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.S.A.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; osserva: con comunicazione inviata al “Presidente F.I.G.C. Comitato Regionale Campania”, la società Montella, allegando attestazione di impraticabilità del campo di giuoco resa dal Comando di Polizia Municipale di Montella, ha chiesto “lo spostamento della gara in esame…”. Tale atto è stato, dalla Segreteria del Comitato Regionale Campania, trasmesso al Giudice Sportivo Territoriale, competente in ordine alla declaratoria della causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 55, comma 2, N.O.I.F. Il G.S.T. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 82 del 26 febbraio 2015, pag. 1727, il G.S.T. ha dichiarato inammissibile il ricorso, per mancanza delle formalità previste dal combinato disposto degli artt. 33, comma 5 e 46, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. La decisione è stata impugnata dalla società Montella, con atto regolarmente inviato alla controparte, la quale ha fatto pervenire proprie controdeduzioni, di rito e di merito, supportate da rilievi fotografici, a dimostrazione, a suo dire, della praticabilità del campo di giuoco e di un campo attiguo. La reclamante sostiene che, in realtà, non aveva presentato un reclamo per la declaratoria della forza maggiore ai sensi dell’art. 55, secondo comma, N.O.I.F., ma aveva inteso segnalare la impraticabilità del terreno di giuoco al Comitato Regionale Campania, affinché questo potesse esercitare il potere, previsto dall’art. 60, comma 4, N.O.I.F., a norma del quale “le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati possono rinviare d’ufficio le gare che dovrebbero essere disputate su terreni di giuoco la cui impraticabilità, debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse”. La tesi non può essere accolta. Nel caso di specie, è avvenuto che l’arbitro e le due squadre si sono regolarmente recati al campo di giuoco, senza però potervi accedere, essendone chiusi i cancelli con catenaccio. Tanto risulta dal rapporto dell’arbitro, al quale, peraltro, è allegata anche la attestazione sopra citata della Polizia Municipale. Non vi è riferimento, da parte dell’arbitro, ad una situazione di impraticabilità. Ad avviso del Collegio, la facoltà prevista dall’art. 60, comma 4, è rimessa all’iniziativa discrezionale del Comitato (fondata su valutazioni peculiari ed autonome dello stesso) ed è esercitabile soltanto prima dell’evento sportivo: la norma, invero, fa riferimento a gare che “dovrebbero essere disputate”. Nella vicenda in esame, per come si sono verificati i fatti, dai quali risulta che sia le due squadre, sia il direttore di gara, si sono regolarmente recati al luogo di giuoco nell’ora stabilita, sarebbe stato possibile che la sussistenza o meno della impraticabilità fosse valutata dall’arbitro, ai sensi dell’art. 60, commi 1, 2 e 3 N.O.I.F. Tale valutazione è mancata, in ragione dell’impossibilità di accesso al campo, essendo i cancelli dello stessi chiusi con catenaccio. Ciò stante, l’unica modalità, per la società interessata, per far valere la eventuale impraticabilità del terreno di giuoco e l’incolpevole indisponibilità dell’impianto, si sarebbe potuta configurare in un rituale reclamo, con le modalità prescritte dall’art. 55, comma 2, N.O.I.F. (ovvero, preceduto da preannuncio telegrafico, o a mezzo fax, entro la mezzanotte del giorno successivo alla gara). La società Montella non ha provveduto ad adempiere questo suo imprescindibile obbligo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Montella e di confermare la decisione del Giudice di prima istanza; dispone addebitarsi la relativa tassa reclamo, non versata, sul conto della stessa società Montella.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it