COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 15.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ANZOLAVINO avverso squalifica al 30.4.2015 calc. BIAGINI RICCARDO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 38 del 2.4.2015 gara FARO COOP. – ANZOLAVINO del 24.3.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 15.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ANZOLAVINO avverso squalifica al 30.4.2015 calc. BIAGINI RICCARDO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 38 del 2.4.2015 gara FARO COOP. - ANZOLAVINO del 24.3.2015 L'A.S.D. ANZOLAVINO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc. BIAGINI, ripetutamente colpito dal giocatore avversario, reagiva si (purtroppo l'arbitro ha visto solo la parte finale), ma senza nessuna aggressione e senza proferire minacce. Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc. BIAGINI, dopo aver subito un fallo, rivolgeva all'avversario minacce di gravi atti fisici e, successivamente, metteva una mano al collo dello stesso avversario e lo spingeva lontano, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 30.4.2015 del calc. BIAGINI RICCARDO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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