COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 229/LND del 17/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ C.C.C.P. 1987 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.05.2015 A CARICO DELLA CALCIATRICE SQUASSINA PAOLA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 56/C5 DEL 18 MARZO 2015 GARA: SPORTING CLUB COPPA D’ORO – C.C.C.P. 1987 DEL 14-3-2015 (Campionato Calcio a 5 Serie D Femminile) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 219 del 10.4.2015
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 229/LND del 17/4/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ C.C.C.P. 1987 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.05.2015 A CARICO DELLA CALCIATRICE SQUASSINA PAOLA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 56/C5 DEL 18 MARZO 2015 GARA: SPORTING CLUB COPPA D’ORO – C.C.C.P. 1987 DEL 14-3-2015 (Campionato Calcio a 5 Serie D Femminile) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 219 del 10.4.2015 Visto il reclamo con cui la Società C.C.C.P. 1987 contesta la decisione di prima istanza riguardo la calciatrice Squassina Paola, riconducendo che le sue parole a semplici proteste verso l’arbitro, ed il lancio del pallone ad un gesto di stizza senza intenzioni violente. Letti gli atti ufficiali, da cui si rileva invece che la suddetta calciatrice, raccolto il pallone da terra, lo calciava verso l’arbitro, senza colpirlo e gli rivolgeva espressioni ingiuriose; considerando che gli stessi atti ufficiali costituiscono fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) per cui il reclamo è privo di fondamento, questa Corte DELIBERA Di respingere il reclamo La tassa reclamo va incamerata.
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