COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 229/LND del 17/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL GALLINARO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2015 AL CALCIATORE MACARI LUCA E ALL’AMMENDA DI € 75,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 17 MARZO 2015 GARA: VIS SORA 07 – REAL GALLINARO DEL 14.03.2015 (Campionato Terza Ctg.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 219 del 10.4.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 229/LND del 17/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL GALLINARO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2015 AL CALCIATORE MACARI LUCA E ALL’AMMENDA DI € 75,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 17 MARZO 2015 GARA: VIS SORA 07 – REAL GALLINARO DEL 14.03.2015 (Campionato Terza Ctg.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 219 del 10.4.2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto l’annullamento o la riduzione delle sanzioni a carico della società stessa e del calciatore Macari Luca, assumendo che i propri sostenitori non abbiano rivolto espressioni minacciose verso l’arbitro, né il proprio tesserato abbia spintonato il direttore di gara, limitandosi a protestare seppur irriguardosamente; sentita la società reclamante; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto il comportamento dei sostenitori della società reclamante e del calciatore Macari Luca; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che la condotta dei sostenitori della società reclamante è stata sanzionata adeguatamente in prima istanza; rilevato che la squalifica a carico del calciatore Macari Luca per l’invasivo comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro, seppur censurabile e grave, debba essere ricondotta alla misura dei consolidati parametri utilizzati per casi analoghi a quello in esame. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo relativamente all’ammenda di € 75,00. Di accogliere il reclamo riducendo al calciatore Macari Luca la squalifica al 15.05.2015. La tassa reclamo va restituita.
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