COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 229/LND del 17/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SETTEBAGNI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE OCCHIONERO ALESSIO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 66/SGS DEL 19.3.15 . GARA: SETTEBAGNI CALCIO – VIRTUS VIGNE NUOVE DEL 14-3-2015 Campionato Allievi Provinciali Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 219 del 10.4.2015
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 229/LND del 17/4/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SETTEBAGNI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE OCCHIONERO ALESSIO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 66/SGS DEL 19.3.15 . GARA: SETTEBAGNI CALCIO – VIRTUS VIGNE NUOVE DEL 14-3-2015 Campionato Allievi Provinciali Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 219 del 10.4.2015 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale disciplinare, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, sentito il reclamante, osserva: il reclamante contesta quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto precisando che il calciatore Occhionero Alessio era totalmente estraneo ai fatti contestati. Contattato l’arbitro lo stesso ammetteva di aver commesso un errore annotando sul proprio tesserino il numero del calciatore reclamante anziché quello dell’effettivo destinatario del cartellino rosso. Pertanto, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto annulla squalifica del calciatore Occhionero Alessio La tassa reclamo va restituita.
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