COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 229/LND del 17/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIUMICINO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE ALL’ALLENATORE PLINI ANDREA, SQUALIFICA PER 2 GARE AL CALCIATORE LATTANZI MAURIZIO E SQUALIFICA PER 1 GARA AI CALCIATORI SECHI GIUSEPPE E CABRAS STEFANO E ALL’AMMENDA DI € 300,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 61/C5 DEL 1° APRILE 2015 GARA: FIUMICINO CALCIO – FOCENE DEL 27-3-2015 (Campionato Calcio a 5 Serie D) C.U. Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 219 del 10.4.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 229/LND del 17/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIUMICINO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE ALL’ALLENATORE PLINI ANDREA, SQUALIFICA PER 2 GARE AL CALCIATORE LATTANZI MAURIZIO E SQUALIFICA PER 1 GARA AI CALCIATORI SECHI GIUSEPPE E CABRAS STEFANO E ALL’AMMENDA DI € 300,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 61/C5 DEL 1° APRILE 2015 GARA: FIUMICINO CALCIO - FOCENE DEL 27-3-2015 (Campionato Calcio a 5 Serie D) C.U. Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 219 del 10.4.2015 La Società sportiva Fiumicino Calcio nel reclamo proposto, ed in sede di audizione ha contestato le decisioni prese dal competente Giudice Sportivo, in relazione alle squalifiche afflitte ai propri calciatori, Sechi Giuseppe, Cabras Stefano per 1 gara e Lattanti Maurizio per 2 gare e all’allenatore Plini Andrea per 4 gare. Ritiene anche eccessiva l’ammenda di € 300,00. Questa Corte Sportiva di Appello, che ha anche fatto presente al Presidente della Società, presente all’audizione, non puo’ prendere in esame le squalifiche inflitte ai calciatori e all’allenatore sopra riportati, in quanto a norma dell’art. 45 del C.G.S. non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori fino a 2 gare, e per un mese nei confronti dei tecnici. In merito invece alla richiesta di un ridimensionamento della entità dell’ammenda, in effetti questo Organo di Giustizia Sportiva ritiene che la richiesta stessa possa essere accolta e ridimensionata in € 200,00, in relazione agli abituali parametri adottati per casi analoghi a quello in esame. Detto ciò, questa Corte Sportiva di Appello DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativo a tutte le sanzioni disciplinari a carico dei tesserati ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. Di accogliere il reclamo riducendo l’ammenda di € 200,00 La tassa reclamo va restituita
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