COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 229/LND del 17/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CLUB SEGNI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 209 DEL 26 MARZO 2015 GARA: SPORTING CLUB SEGNI – ATLETICO LARIANO CALCIO DEL 22-3-2015 (Campionato Prima Ctg.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 219 del 10.4.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 229/LND del 17/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CLUB SEGNI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 209 DEL 26 MARZO 2015 GARA: SPORTING CLUB SEGNI – ATLETICO LARIANO CALCIO DEL 22-3-2015 (Campionato Prima Ctg.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 219 del 10.4.2015 La Società Sporting Club Segni nel proprio ricorso, chiede nelle conclusioni, l’annullamento della decisione adottata dal Giudice Sportivo con cui dispone la ripetizione della gara in oggetto. A sostegno di questa richiesta, la Società sportiva Segni cita l’art. 1 bis e art. 3 del C.G.S. e l’art. 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio e che il contenuto di tali norme non siano state rispettate in occasione della decisione adottate dall’arbitro di sospendere la gara in questione. Questa Corte Sportiva di Appello non ritiene fondati i motivi rappresentati dalla ricorrente e che invece ben ha operato il Giudice Sportivo, nel decidere per la ripetizione della gara, evidenziando in modo dettagliato che l’arbitro nella circostanza non ha messo in atto tutti i poteri a sua disposizione, per una eventuale prosecuzione regolamentare dell’incontro oggetto del presente ricorso. In occasione di tutto ciò questa Corte Sportiva di Appello DELIBERA Di respingere il reclamo La tassa reclamo va incamerata.
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