COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 229/LND del 17/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONTECORVO F.C. 1926 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.10.2015 A CARICO DEL CALCIATORE SEVERIANO GIUSEPPE E SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CARAMADRE LUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 200 DEL 19 MARZO 2015 GARA: PONTECORVO F.C. 1926 – SANT’AMBROGIO CALCIO DEL 15-3-2015 (Campionato Prima Ctg.) C.U. Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 219 del 10.4.2015
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 229/LND del 17/4/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONTECORVO F.C. 1926 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.10.2015 A CARICO DEL CALCIATORE SEVERIANO GIUSEPPE E SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CARAMADRE LUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 200 DEL 19 MARZO 2015 GARA: PONTECORVO F.C. 1926 – SANT’AMBROGIO CALCIO DEL 15-3-2015 (Campionato Prima Ctg.) C.U. Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 219 del 10.4.2015 Quanto assunto dalla Società Pontecorvo F.C. 1926 a sostegno del reclamo in merito alle decisioni di prima istanza a carico del calciatore Severiano Giuseppe, come citato a margine, può trovare parziale considerazione da questo Organo di Giustizia Sportiva, stante un ragionevole dubbio che può avanzarsi circa l’episodio. Per quanto attiene la squalifica a Caramadre Luca, si è del parere che la sanzione debba essere ridimensionata, tenuto conto che il fatto è accaduto durante una zuffa tra calciatori delle due squadre. Per tali motivi questa Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica al calciatore Severiano Giuseppe al 30/06/2015 e a 2 gare la squalifica al calciatore Caramadre Luca La tassa reclamo va restituita.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 229/LND del 17/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONTECORVO F.C. 1926 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.10.2015 A CARICO DEL CALCIATORE SEVERIANO GIUSEPPE E SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CARAMADRE LUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 200 DEL 19 MARZO 2015 GARA: PONTECORVO F.C. 1926 – SANT’AMBROGIO CALCIO DEL 15-3-2015 (Campionato Prima Ctg.) C.U. Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 219 del 10.4.2015"