COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 16/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD PONTIDA BRIANTEA Camp. 2° Categoria Gir. A Gara del 29-03-2015 tra Mozzo / ASD Pontida Briantea C.U. n. 38 della Delegazione di Bergamo datato 02-04-2015.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 16/04/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società ASD PONTIDA BRIANTEA Camp. 2° Categoria Gir. A Gara del 29-03-2015 tra Mozzo / ASD Pontida Briantea C.U. n. 38 della Delegazione di Bergamo datato 02-04-2015.
La Società ASD PONTIDA BRIANTEA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per quattro gare il calciatore SIBIO Matteo, lamentando l'eccessività della squalifica inflitta. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva che quanto asserito dal Giudice Sportivo trova conferma nel referto arbitrale. Tuttavia, alla luce dei criteri abitualmente adottati da questa Corte per analoghe fattispecie, si ritiene di dover seppur lievemente mitigare la sanzione comminata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale riforma del provvedimento impugnato
RIDUCE
la squalifica comminata al calciatore SIBIO Matteo per tre gare e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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